QUERCIA PERICOLANTE ABBATTUTA
DOPO 8 ANNI L’OK DEL TRIBUNALE!

QUERCIA PERICOLANTE ABBATTUTA DOPO 8 ANNI L’OK DEL TRIBUNALE!

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QUERCIA PERICOLANTE ABBATTUTA
DOPO 8 ANNI L’OK DEL TRIBUNALE!

Assolto l’ex dirigente Frontaloni per un episodio al centro di esposti, denunce e ricorsi

Otto anni di inchieste, processi ed anche tre sentenze per stabilire che il taglio di una quercia, cresciuta inclinata rispetto al piano stradale di una lottizzazione tra Osimo Stazione e Abbadia, è avvenuto in conformità della legge.

A sostenere l’onere della prova, l’ex dirigente comunale del Territorio Ermanno Frontaloni (attualmente ingegnere capo del Comune di Ancona) il quale nel 2005 aveva autorizzato l’abbattimento dell’albero, sentito il parere favorevole del corpo Forestale.

Motivazione: pubblica incolumità, rafforzata dal fatto che nella zona erano in corso numerose lottizzazioni.

Dunque sarebbe dovuto apparire a tutti l’evidenza della regolarità dell’operazione, in primis alla Forestale intervenuta con un parere preceduto da un sopralluogo e dalla conseguente relazione ad abbattere, quando un esposto ha innescato l’iter giudiziario a carico del dirigente comunale.

Nuovo intervento di Forestale e Noe (nucleo operativo ecologico dei Carabinieri) e denuncia a carico di Frontaloni il quale, dopo aver autorizzato il permesso a costruire si era in seguito cautelato con una ordinanza di demolizione di parte del manufatto ricadente sotto la proiezione della chioma della quercia.

Insomma un bel guazzabuglio legale, tipico di come vanno le cose in Italia.

Risparmiamo ai lettori il riepilogo di tre gradi di giudizio che ha visto Frontaloni (assistito dall’avvocato Riccardo Leonardi) assolto dal reato penale di abuso di ufficio collegato all’originario rilascio del permesso a costruire.

Ci limitiamo ad evidenziare come come una prima volta l’ex responsabile del Territorio sia stato prosciolto dallo stesso Pubblico ministero che ha archiviato parte del procedimento.

In seguito Frontaloni è stato riconosciuto dal Tribunale di Ancona non colpevole, perchè il fatto non sussiste, in ordine all’ipotizzato abuso sulla ordinanza di demolizione parziale ed infine, l’altro mattina, il collegio penale ha confermato, anche per la terza parte residua del procedimento, che l’operato di Frontaloni non è oggetto di illeciti penali.

Insomma anni di battaglie legali e tanti soldi degli osimani spesi inutilmente per dimostrare quanto, ad una persona di comune buon senso, sarebbe apparso del tutto evidente senza necessità di perizia alcuna: un albero pericolante va abbattuto…

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2 Comments

  1. Egr. Direttore,
    da qualche tempo seguo con piacere ed interesse notizie e commenti pubblicati nel Suo giornale on line “Osimooggi”.

    Il 15.12.2017, nella pagina dedicata alla cronaca giudiziaria, e’ stato pubblicato un articolo a commento di una vicenda non recente, che porta il seguente titolo: “QUERCIA PERICOLANTE ABBATTUTA DOPO 8 ANNI L’OK DEL TRIBUNALE”. Sottotitolo: ”Assolto l’ex dirigente Frontaloni per un episodio al centro di esposti, denunce e ricorsi”.

    Il pezzo, che sembra scritto in passato e riproposto ora, riguarda una nota vicenda di qualche tempo fa.

    Conoscendo i fatti, non si condivide la ricostruzione fattane, che si ritiene sommaria, non provata e, quindi, soggettiva e tendenziosa. Pertanto, per scrupolo di verita’ e per dovere d’informazione nei confronti della cittadinanza, corre l’obbligo di commentare – passo, passo e nel dettaglio – il post, al fine di evidenziarne – a mio avviso – la non corrispondenza al vero.

    In apertura si afferma: “Otto anni di inchieste, processi ed anche tre sentenze per stabilire che il taglio di una quercia, cresciuta inclinata rispetto al piano stradale di una lottizzazione tra Osimo Stazione e Abbadia, è avvenuto in conformità della legge”.
    Per poterle confutare, tali affermazioni dovrebbero almeno essere supportate dai dati identificativi dei processi e delle tre sentenze, che invece mancano. Il PPE “Osimo Stazione” – questa e’ la lottizzazione di cui si parla – era suddiviso in 5 sub-comparti collegati da strade interne. La quercia abbattuta era situata ai margini del lotto n. 1 del sub-comparto E. Era una pianta secolare maestosa, con le radici saldamente ancorate al terreno e leggermente inclinata rispetto al piano stradale, che pero’ non era quello della strada di lottizzazione, ma quello di una strada privata, larga mt. 3,00 e posta fuori della lottizzazione.

    Proseguendo: “A sostenere l’onere della prova, l’ex dirigente comunale del Territorio Ermanno Frontaloni (attualmente ingegnere capo del Comune di Ancona) il quale nel 2005 aveva autorizzato l’abbattimento dell’albero, sentito il parere favorevole del corpo Forestale.Motivazione: pubblica incolumità, rafforzata dal fatto che nella zona erano in corso numerose lottizzazioni.”
    A seguito del danneggiamento delle radici per le operazioni di sbancamento, Gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato (in seguito CFS), nel sopralluogo del 30.05.2005, ne avevano accertato la pericolosita’; il 16.05.2005 avevano informato il Sindaco di Osimo Avv. Latini, il quale, dopo le verifiche del 01.07.2005 del Settore Ambiente – Protezione Civile del Comune, con ordinanza del 07.07.2005 autorizzava l’abbattimento della pianta. L’operazione aveva coinvolto solo il lotto n. 1 del sub-comparto E, poiche’ nessun’altra edificazione era in corso nel comparto.

    Continuando: “Dunque sarebbe dovuto apparire a tutti l’evidenza della regolarità dell’operazione, in primis alla Forestale intervenuta con un parere preceduto da un sopralluogo e dalla conseguente relazione ad abbattere, quando un esposto ha innescato l’iter giudiziario a carico del dirigente comunale.”
    Come appena ricordato, la necessita’ di immediati accertamenti agli Agenti del CFS e’ apparsa talmente evidente che subito, e per primi, hanno informato il Sindaco di Osimo, Avv. Latini.

    L’Esposto “che ha innescato l’iter giudiziario”, invece, non e’ del Luglio 2005, ma dell’Aprile 2007, ed e’ stato causato dai seguenti motivi.
    L’abbattimento della quercia creava un doppio problema: il primo di natura penale, il secondo di natura amministrativa. E mi spiego.
    Nella Relazione tecnica, allegata al PdC n. 103/2005, il Progettista assicurava che l’edificazione non creava problemi alla quercia; pero’, visto che la pianta era stata abbattuta, tale certezza non si era realizzata; cio’ comportava una responsabilita’ penale. Infatti, nel procedimento penale 6433/2005 di primo grado che ne derivera’, il Progettista sara’ condannato per falso.
    In secondo luogo, l’abbattimento della quercia, indipendentemente dalle cause che lo avevano determinato, era di per se’ un fatto illecito e, secondo legge, comportava l’immediato calcolo dell’area di inedificabilita’ con il conseguente ridimensionamento dell’edificio. Si ritiene che cio’ sarebbe stato possibile, visto che l’edificazione era ancora agli inizi. Invece la costruzione e’ proseguita a volumetria invariata fino al Febbraio 2007, data della prima richiesta di agibilita’ parziale. La causa dell’Esposto dell’Aprile 2007, quindi, e’ stata l’inerzia della P.A. di Osimo. Inerzia che e’ proseguita fino al 2009. Infatti, il 07.10.2009 l’Ing. Frontaloni, ormai indagato, emettera’ l’ordinanza di demolizione di porzione di edificio.

    Di seguito si legge: “Nuovo intervento di Forestale e Noe (nucleo operativo ecologico dei Carabinieri) e denuncia a carico di Frontaloni il quale, dopo aver autorizzato il permesso a costruire si era in seguito cautelato con una ordinanza di demolizione di parte del manufatto ricadente sotto la proiezione della chioma della quercia.”
    Si conoscono le indagini del CFS del 2005 e del 2009, ma non si ha notizia dell’intervento dei Carabinieri del Noe. Il post non fornisce elementi utili per capire in che senso sono intervenuti.
    A causa del perdurare dell’inerzia comunale, nel 2008 e’ stata presentata un’altra denuncia. Nell’Agosto del 2008, la Procura della Repubblica di Ancona apriva il procedimento penale 5848/08 ed affidava le indagini alla Polizia Municipale di Osimo e al CFS, che saranno esperite nel 2009.
    Pertanto, l’ordinanza di demolizione del 07.10.2009, essendo un atto amministrativo dovuto, non aveva alcuna relazione cautelativa con il PdC 103/2005, emesso oltre 4 anni prima. A cautelare il Dirigente bastava la Relazione tecnica del Progettista allegata al PdC 103/2005 .

    L’autore dell’articolo continua: “Risparmiamo ai lettori il riepilogo di tre gradi di giudizio che ha visto Frontaloni (assistito dall’avvocato Riccardo Leonardi) assolto dal reato penale di abuso di ufficio collegato all’originario rilascio del permesso a costruire. Ci limitiamo ad evidenziare come come una prima volta l’ex responsabile del Territorio sia stato prosciolto dallo stesso Pubblico ministero che ha archiviato parte del procedimento. In seguito Frontaloni è stato riconosciuto dal Tribunale di Ancona non colpevole, perchè il fatto non sussiste, in ordine all’ipotizzato abuso sulla ordinanza di demolizione parziale ed infine, l’altro mattina, il collegio penale ha confermato, anche per la terza parte residua del procedimento, che l’operato di Frontaloni non è oggetto di illeciti penali.”

    Innanzitutto una precisazione: i procedimenti penali possono essere molteplici e per ognuno di essi possono esserci tre gradi di giudizio.
    Nel caso che interessa, se si esclude il Procedimento penale 6433/2005 in cui erano imputati soggetti privati, i procedimenti penali a carico della P.A. di Osimo sono stati il 3943/2007 e il 5848/2008: il primo e’ stato archiviato, il secondo si e’ concluso con la sentenza di primo grado.
    Per il primo, e’ stato delegato alle indagini il CFS che non ne ha esperite di nuove ed ha comunicato al Magistrato inquirente quelle gia’ esistenti precedenti l’Ottobre 2005 a carico di soggetti privati, che avevano generato il Procedimento penale 6433/2005. Il PM incaricato, non avendo riscontrato condotte “contra legem” da parte del Comune di Osimo, il 20.07.2007 chiedeva al GIP l’archiviazione del fascicolo. Il 18.03.2008 il GIP emetteva il decreto di archiviazione.
    Il secondo procedimento penale, il 5848/2008, si e’ concluso nel settembre 2012 con il deposito delle motivazioni della sentenza di assoluzione dell’Ing. Frontaloni.

    Nella sentenza il Collegio afferma che non ha potuto prendere in esame le condotte 1) e 2) imputate all’Ing. Frontaloni in quanto in presenza di un precedente procedimento archiviato (proc. penale 3943/2007).

    Riguardo alla condotta 3) (ritardo dell’ordinanza di demolizione del 07.10.2009) il Collegio (nel 2012 e non l’altra mattina) ha assolto l’Ing. Frontaloni in quanto nel fascicolo istruttorio non ha trovato alcun documento che certificasse il momento in cui l’imputato era venuto a conoscenza della sentenza n. 18/2009 relativa al proc. penale 6433/2005.

    Per completezza d’informazione, occorre ricordare il prosieguo del procedimento penale 6433/2005, a cui il post non accenna.
    Successivamente alla sentenza n. 18/2009, i condannati hanno fatto ricorso in Corte di Appello. Il procedimento si e’ concluso il 18.07.2014 con la sentenza di prescrizione n. 2306/2014, ma senza la dichiarazione di assoluzione per gli imputati perché il fatto non sussiste o non è stato commesso.

    La P.A. Osimo – sia l’atttuale che la precedente – anche in presenza di sentenza di condanna prescritta, avrebbe dovuto esercitare il dovere di vigilanza e controllo previsto dalla legge (Art. 27 L. 380/2001) nei confronti della prescrizione generale n. 2 del P.d.C. n. 103/2005, che prevede la nullità del P.d.C. in caso di elaborati non corrispondenti al vero. Finora la P.A. di Osimo, pur sollecitata, non lo ha fatto.

    In conclusione: sembra evidente che la persona che ha postato l’articolo, pur conoscendo la vicenda, non voglia entrare troppo nel merito: sorvola su fatti non facilmente spiegabili, evita riferimenti specifici, semplifica la complessita’ dei fatti per assoggettarli a convinzioni preconcette.

    Pertanto, si ritiene che l’articolo, piu’ che chiarire all’opinione pubblica il “guazzabuglio legale”, lo abbia vieppiu’ alimentato.

  2. Errata corrige al precedente articolo del 21.12.2017.

    La seguente frase : “La P.A. Osimo – sia l’atttuale che la precedente – anche in presenza di sentenza di condanna prescritta,..” e’ cosi corretta:
    “La P.A. Osimo – sia l’atttuale che la precedente – in presenza di sentenza di condanna di primo grado, avrebbe dovuto..”

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