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𝗔𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗼 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮̀ “𝘀𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗮𝗶, 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗼̀, 𝗳𝘂𝗼𝗰𝗵𝗶 𝗱’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼, 𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗮𝘇𝘇𝗶, 𝗶𝗻𝗻𝗮𝗹𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗶 𝗮𝗲𝗿𝗼𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗼 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮𝗿 𝗺𝗶𝗻𝗲… 𝘀𝗶𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗣.𝗦.”. 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼, 𝗱𝗮 𝗣𝗶𝗿𝗮𝗻𝗶 𝗮 𝗚𝗹𝗼𝗿𝗶𝗼, 𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗿𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘂𝗻 𝗯𝗲𝗹 𝘁𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗻𝗼𝗻 𝗳𝘂 𝗺𝗮𝗶 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼?

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E dopo il Regio decreto 1915 (tanto caro a Francesco PIRANI) dall’oltre tomba spunta, a spiegare il Capodanno agli osimani, anche il Regolamento di Polizia Urbana del 17 marzo 1914!

Sentite qua l’avviso pubblico che Michela GLORIO ha appena pubblicato sul sito del Comune per rinfrescare la memoria dei cittadini:

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“In occasione degli imminenti festeggiamenti per l’arrivo del Nuovo Anno, si ricorda che, ai sensi del Regolamento comunale di Polizia Urbana, è vietato in tutti i luoghi pubblici qualsiasi attività che possa pregiudicare l’incolumità delle persone o turbarne la quiete, compresa l’esplosione di fuochi d’artificio o petardi di qualsiasi genere.

Ogni violazione sarà punita a termini di legge”.

Nel dubbio, anzi nella più completa ignoranza, da bravi cittadini rispettosi di leggi e regolamenti siamo andati a fare una ricerca in Rete degli articoli che regolamentano la questione, trovando risposta, però, solo andando indietro con la macchina del tempo sino alla primavera del ’14; non però del XXI secolo ma del secolo XX.

Poco male: la legge, se non abrogata, resta tale pur se impolverata e nella fattispecie, al capo terzo dedicato al libero transito, all’ordine, alla decenza e alla quiete pubblica, così sentenzia agli articoli 87 e 88:

Art. 87: “Nessuno potrà sparare mortai, accendere falò, fuochi d’artificio, lanciare razzi, innalzare globi aerostatici, praticar mine si in città che in campagna senza il permesso dell’Autorità di P.S.

Quando poi si tratti di occupare il suolo pubblico o praticarvi buche, è necessario anche il permesso del Municipio”.

Art. 88: “Nei casi d’incendio le persone che si trovano nei locali ove il fuoco si manifesta, sono obbligate renderne immediatamente avvertita l’Autorità Municipale; e tutti i cittadini sono strettamente tenuti a dare opera ai lavori, ai servizi ed a quei soccorsi di cui fossero richiesti dalle Autorità locali”.

Non è possibile conoscere la pena inflitta agli eventuali trasgressori… ma su questo riteniamo di poter sorvolare.

Dopo il 1915 del 2024 ora il 1914 del 2025… Un anno alla volta all’indietro, il prossimo anno scivoleremo nel 1913?

Ora, detto che il Regolamento in questione è stato, nel secoli, più volte ammodernato e reso attuale ai tempi (ma non agli articoli che a fondo pagina pubblicheremo) e che l’ultima volta a cui il Comune di Osimo vi avrebbe messo mano risulta alla data del 13 ottobre 2020 (seppur privo di validità oggettiva non essendo il testo reperibile in Rete dai cittadini), ci chiediamo: perché caro Sindaco non limitarsi, almeno a Capodanno, ad augurare ogni bene ai propri amministrati, evitando cortesemente di ricordarci di festeggiare Regolamento alla mano?

Osimo 1914, San Marco

Si farebbe molto prima, non si farebbero figure alla PIRANI nell’inseguire i fantasmi dei nostri bisnonni e magari si acquisirebbe in potenza qualche voto; consenso che oggi non serve ma che domani potrebbe, chissà, tornare oltremodo utile.

Questo il Regolamento approvato ad Osimo quasi 112 anni fa dal Sindaco Antonio LARDINELLI, ancora in vigore, richiamato alla memoria dei cittadini dal Sindaco Michela GLORIO:

CAPO III

Libero transito, ordine, decenza e quiete pubblica

Art. 50 – E’ proibito percuotere soverchiamente le bestie, od in qualsiasi modo maltrattarle, e di assoggettarle a trasportare carichi di peso eccessivo per le loro forze.

Art. 50 bis – Gli animali gravemente ammalati o che presentino gravi lesioni traumatiche o siano fortemente claudicanti o affetti da zoppie dolorose dovranno essere trasportati su idonei carri.

Art. 50 ter  – La legatura degli arti dei piccoli animali dovrà essere fatta a mezzo fasce anziché di corde o altro e non dovrà essere eccessivamente stretta. Quando poi i detti animali siano caricati su mezzi di trasporto dovranno rimanere completamente adagiati e non avere la testa penzoloni.

Art. 50 quater – Gli animali stessi non dovranno essere abbandonati sul terreno bagnato e dovranno essere fissati secondo suggerimenti della zoofila, evitando di sospenderli all’uncino delle stadere.

Osimo 1914, Processione Corpus Domini.

Art. 53 – Sono proibiti nelle piazze, vie delle città, borghi, strade di circonvallazione, ed in genere nelle strade pubbliche i giuochi del pallone, della palla, bocce, ruzzola, boccetta e simili e quei trattenimenti tutti che per la loro natura, o per numerosa riunione di persone, cui danno luogo, possono offendere la sicurezza personale, impedire il libero transito e turbare la quiete dei cittadini.

L’innalzamento delle stelle di carta, o cervi volanti, è vietato nell’interno della città, sobborghi e vie di circonvallazione.

Il giuoco della palla e delle bocce è permesso soltanto nel foro boario e nello spiazzale di Borgo S. Giacomo che precede l’imbocco al viale del cimitero.

Art. 54 – Nelle piazze e vie in cui si tengono fiere e mercati è vietato l’esercizio dei saltimbanchi, cantanti, ciarlatani, giuochi di bigliardini, piattelli, girovaghi con bestie, suonatori, ambulanti ed altri.

Art. 55 – I negozianti rivenditori ambulanti, le ortolane, contadine ecc… alle quali l’ufficio di P.U. ebbe ad assegnare la località per lo spaccio delle rispettive merci (giusta la tabella esposta nell’ufficio di P. Urbana, approvata dall’Autorità comunale) non potranno cambiare il loro posto senza il permesso della predetta autorità.

Art. 56 – E’ vietato assicurare i tendoni delle baracche con corde nelle inferriate del Palazzo Municipale e di conficcare chiodi nelle pareti del palazzo stesso.

Art. 57 – “Sino all’ora che sarà fissata dal Sindaco con apposita ordinanza, da pubblicarsi all’albo pretorio del Comune nel primo giorno successivo di festa, fiera o mercato e in altri luoghi pubblici, è vietato ai produttori, incettatori, rivenditori di procedere fra loro, in qualsiasi parte del territorio comunale, a contrattazioni di uova, pollame, animali di bassa corte, e generi ordivi. Lo scoccare dell’ora di cessazione del divieto sarà segnalato con l’abbassamento di bandiera che sarà ogni mattina esposta sul luogo del mercato”. (Delib.26/09/45 app. dalla G.P.A. il 2/09/45 – n. 2729).

Osimo 1914, piazza Dante (molto meglio di oggi!).

Art. 58 – Qualora una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci ruina, il proprietario, i conduttori, o gli inquilini sono in obbligo di darne immediata denuncia all’Autorità comunale la quale, fatte le opportune verifiche, ordinerà al proprietario di assicurare, restaurare o demolire l’opera che minacci ruina in quel tempo e modi suggeriti dall’imminenza del pericolo.

Se il proprietario non denuncerà il pericolo, ovvero si rifiuterà di obbedire, si provvederà d’ufficio a termini di legge.

Art. 59 – Nel caso di lavori murari, di restauri delle parti superiori di fabbricati di pulitura di tetti ecc…. dovranno collocarsi nella via sottostante dei segnali in numero sufficiente ad avvertire le persone del pericolo.

Allorché si spazzano e si restaurano i tetti non si potranno gettare sul suolo pubblico che le erbe e la semplice spazzatura senza alcun sasso, rottami od altro qualsiasi materiale capace di offendere i passanti, si dovranno però mettere in ogni caso dei segnali che facciano avvertito il pubblico di tale gettito.

Art. 61– Le insegne ed iscrizioni indicanti la destinazione di una casa o località, vendita di oggetti o generi, esercizio di professioni, industrie, mestieri, le persiane e le vetrate da finestre devono essere bene e solidamente assicurate mediante cardini terminante a vite con galletto in modo da resistere ai venti impetuosi. I vasi e le cassette per i fiori, e gli oggetti di qualunque specie posti nei parapetti delle finestre, sui tetti e sulle terrazze devono essere bene assicurati e in maniera che non possano cadere sulla via e ciò tanto in città che in campagna. L’innaffiamento dei vasi e delle cassette dei fiori deve esser fatto in modo che non avvenga stillicidio sul suolo pubblico.

Osimo 1914, via Giulia.

Art. 62 – Non possono esporsi gabbie contenenti uccelli al di fuori del muro esterno dei fabbricati prospicienti il Corso.

Art. 63 – E’ proibito danneggiare i qualsiasi modo, deturpare, imbrattare i pubblici e privati edifizi, gli apparecchi ad uso telegrafico, telefonico e idroelettrico. E’ proibito insudiciare e imbrattare le imposte delle porte e finestre corrispondenti sulle piazze e strade, nonché le parti interne e gli atri dei pubblici edifici e dei loggiati con motti, figure, segni e scritti qualunque.

Art. 64 – I proprietari degli edifici che fronteggiano il suolo pubblico sono tenuti a conservarli sempre in stato decente e a non recare danno di sorta alle placche della nomenclatura delle contrade e della numerazione delle case. Sono pure tenuti a far togliere le erbe che per avventura fossero nate al piede ed all’esterno dei muri delle case.

Art. 65 – E’ vietata l’affissione dei manifesti, avvisi, e qualsiasi altra stampa o manoscritti fuori dei luoghi destinati dall’Autorità Municipale.

E’ vietato del pari in qualsiasi tempo di lordare, di coprire, di lacerare o cancellare lo scritto o stampato affisso nelle tabelle approvate.

Osimo 1914, Via Cinque Torri.

Art. 66 – E’ vietato salire sulle piante dei pubblici paesaggi, e il tagliarle, sfrondarle, scortecciarle o ad esse recar danno in qualsiasi modo. Così pure è proibito di conficcare chiodi, legar corde, appendere od appoggiare biancherie od altro nelle piante od il lanciarvi qualunque cose che possano alterare la purezza e la salubrità delle acque.

Art. 66 bis – E’ vietato nei giardini pubblici di camminare sopra le aiole, di cogliere fiori, di danneggiare in qualsiasi modo le piante e i manufatti, e di gettare in terra carte o altro.

E’ pure vietato di introdurre in essi veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione delle carrozzine per bambini, e di introdurre cani non condotti al guinzaglio. I cani trovati vaganti, qualora il proprietario non sia presente, saranno accalappiati e tenuti in custodia per sei giorni, entro il qual termine i proprietari di essi potranno ricuperarli, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento, della tassa di presa e dei danni eventualmente recati. Trascorsi i sei giorni, l’Autorità Comunale farà uccidere i suddetti cani, senza che il proprietario possa avanzare alcuna pretesa.

L’orario dei pubblici giardini, con deliberazione di Giunta del 23 Aprile 1952, è stato mutato come segue:

·Mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre: apertura ore 8, chiusura al suono dell’Ave Maria;

·Mese di aprile: apertura ore 8, chiusura ore 19.30;

·Mese di maggio: apertura ore 8, chiusura ore 20.30;

·Mese di giugno: apertura ore 7, chiusura ore 23;

·Mesi di luglio e agosto: apertura ore 7, chiusura ore 24;

·Mese di settembre: apertura ore 8, chiusura ore 23;

·Mese di ottobre: apertura ore 8, chiusura ore 18;

Il giardiniere è dispensato dalla sorveglianza, a cui provvederà l’Ufficio di P.U., dalle ore 12 alle 14.30 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre, dalle ore 12 alle 15 nei mesi di aprile, maggio e ottobre, dalle ore 12 alle 16 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Michela GLORIO, Osimo… 1914?

Art. 67 – E’ pure proibito attingere acqua dalle pubbliche fontanine per impiegarla ad uso che non sia strettamente domestico, dovendosi negli altri casi avere il permesso dell’Autorità Comunale, dietro analogo corrispettivo. E’ vietato altresì bagnarsi od immergere qualsiasi oggetto nei bacini delle pubbliche fontane, od asportarne l’acqua senza permesso dell’Autorità Comunale.

E’ vietato, nella fontana pubblica di Piazza Buccolino e nei pubblici lavatoi di Porta Musone, Fonte Magna, Borgo S. Giacomo, Guazzatore, S. Gennaro e Fellonia di bagnare cani ed animali di qualsiasi specie.

Art. 68 – Resta severamente proibito di lavare biancherie, indumenti e qualsiasi, altra cosa nelle fontanine pubbliche e sulle vie della città e sobborghi con recipienti o senza. Nelle pubbliche fonti destinate ad abbeverare animali è proibito lavare qualsiasi oggetto, o gettarvi cose che possano alterare la purezza e la salubrità delle acque.

Art. 69 – E’ proibito di introdurre nelle fogne, negli orinatoi e nelle loro aperture ogni materia capace di ostruirle.

Art. 71 – E’ vietato di bagnarsi in stato di completa nudità nelle acque prossime alle vie ed ai luoghi abitati.

Art. 72 – Non è permesso sdraiarsi nelle vie interne o piazze della città come pure sulle soglie degli ingressi che prospettano il suolo viabile.

Art. 73 – E’ proibito di mendicare facendo mostra in luogo pubblico di piaghe, di mutilazioni di deformità.

E’ sempre proibito mendicare durante la notte.

Art. 74 – Nelle strade e piazze ed in generale nei luoghi pubblici è severamente proibito fare qualsiasi atto, o pronunciare a voce alte qualsiasi parola capace di offendere il pubblico decoro.

Art. 75 – E’ proibito di lanciare, con o senza colpevole intendimento, nei luoghi pubblici, sassi, frutta, palle di neve ed altri oggetti che possano offendere persone o cose.

Art. 76 – Niuno potrà entrare e transitare in città con falci montate, e con altri arnesi che per la loro forma e grandezza possano anche senza colpa recare danno od incomodo ai passeggeri.

Art. 77 – Non è permesso aizzare i cani con grida, spinte, percosse ed esporli a maltrattamenti di qualsiasi genere.

Art. 78 – E’ proibito tendere lacci per prendere le rondini a volo abbatterne o manometterne i nidi. Così pare è proibito in campagna la distruzione dei ndi degli uccelli insettivori.

Art. 79 – I cani trovati vaganti per la città e territorio senza fusoliera atta ad impedire di mordere e prescritto collare, saranno presi e tenuti in custodia per sei giorni entro il quale tempo i proprietari di essi potranno ricuperarli, previo il pagamento delle spese di custodia e mantenimento, dell’ammenda e della tassa di presa che va all’accalappiacani, senza pregiudizio di pene maggiori se i cani abbiano recato altrui danno. Trascorsi sei giorni l’Autorità Comunale farà uccidere o vendere, o disporrà come meglio possa muovere alcuna pretesa. Se per qualsiasi circostanza non potessero essere sequestrati i cani sciolti, privi della prescritta fusoliera e di collana di cuoio debitamente assicurata e fornita di una placca che porti inciso il nome ed il cognome del proprietario, verranno sempre dagli agenti municipali contestate le contravvenzioni ai rispettivi proprietari, i quali dovranno pagare la relativa ammenda.

I cani mordaci e da presa saranno tenuti permanentemente alla catena.

Quei cani che durante la notte fanno un latrato lungo e molesto per la quiete pubblica non possono essere tenuti in città.

Art. 79 bis – Ad evitare incomodi ai cittadini è in facoltà dell’Autorità Comunale di vietare, caso per caso, la tenuta in determinati luoghi di animali ritenuti dall’Autorità stessa come molesti. “galli e animali da ritenersi ugualmente molesti”.

Art. 80 – I proprietari o conduttori di case, botteghe, officine od altro qualsiasi stabile ove siano camini e canali del fumo, dovranno far spazzare e nettare questi dalla fuliggine, almeno una volta l’anno.

Art. 81 – I camini e i canali di cui sopra prossimi edifizi, case e qualunque stabile con finestre devono avere il loro sbocco sopra il tetto della rispettiva casa e distare dalle finestre dei vicini di almeno tre metri.

Che se si tratta di fumo di carbone fossile e simili anche purificato, il canale deve sorpassare di almeno un metro il culmine del tetto più elevato della casa ed edifici circostanti per un raggio di quindici metri.

Art. 82 – E’ vietato di accendere il fuoco sul suolo pubblico anche per momentanee occorrenze di qualsiasi industria, e di bruciarvi paglia, legna, foglie di grano turco, e qualsiasi altro combustibile.

E’ pure vietato di fare uso del fuoco in case, officine o botteghe non provviste di camini e canali d’immissione e conduzione del fumo sopra i tetti. Dai camini poi, dai forni, dalle officine ecc…,dovranno tenersi discosti anche i piccoli depositi di legna, di carbone ed altre materie combustibili.

Art. 83 – Tanto i focolari quanto le bocche, le gole ed i tubi di camino, di stufe, di forni non potranno stabilirsi su impalcature né addossarsi a travi od a pareti in legno, ma ne dovranno sempre essere separati da un massiccio in muratura di almeno 10 centimetri di spessore.

Art. 84 – E’ proibito di fare nell’interno della città grandi depositi di foraggi, paglia e strame. E’ pure proibito di formare pagliai negli orti situati entro la cinta delle mura salvo speciale concessione della Giunta comunale. Per grandi depositi di foraggi s’intendono quelle quantità che superano in peso cinque quintali, per le quantità maggiori, è riservata alla Giunta la facoltà di concedere quegli speciali permessi che potessero essere del caso, tenuto conto delle circostanze, della costruzione, della situazione, e delle adiacenze dei locali che fossero destinati per tali depositi.

Non è permesso nell’interno dell’abitato ed in locali contigui ad altri fabbricati, magazzini per deposito carbone, legna, fascine, fieno, paglia, foraggi, solfo, catrame petrolio ed altre materie di facile combustione senza averne prima riportata l’autorizzazione del Sindaco.

Art. 85 – Anche ottenuta la licenza, è proibito di riporre nei fienili il fieno e la paglia bagnata o in stato verde e tale che possano accendersi. E’ ugualmente vietato di entrare nei fienili, stalle, e locali in cui si tengano fieno, paglia, ecc…, con lanterne aperte e di fumarvi sigari o pipe on chiuse.

Art. 86 – Le materie incendiarie e quelle esplosive, come fiammiferi, zolfi, polveri piriche, benzina superanti il peso di cinque chilogrammi, gli spiriti, oli minerali e simili del quantitativo maggiore di mezzo quintale devono soltanto tenersi in deposito in locali approvati dalla Autorità comunale salvo il disposto delle leggi vigenti.

Art. 87 – Nessuno potrà sparare mortai, accendere falò, fuochi d’artificio, lanciare razzi, innalzare globi aerostatici, praticar mine si in città che in campagna senza il permesso dell’Autorità di P.S.

Quando poi si tratti di occupare il suolo pubblico o praticarvi buche, è necessario anche il permesso del Municipio.

Art. 88 – Nei casi d’incendio le persone che si trovano nei locali ove il fuoco si manifesta, sono obbligate renderne immediatamente avvertita l’Autorità Municipale, e tutti i cittadini sono strettamente tenuti a dare opera ai lavori, ai servizi ed a quei soccorsi di cui fossero richiesti dalle Autorità locali.

Se ritieni di collaborare, con quanti credi, ad un Buon Anno per OSIMO OGGI blog, puoi effettuare una ricarica della carta Postepay 5333 1750 9752 6856 intestata a Sandro PANGRAZI.

Oppure, per importi più importanti, puoi utilizzare il sistema del bonifico, associato alla stessa carta Postepay nominativa di Sandro PANGRAZI, caratterizzata dall’Iban 𝗜𝗧𝟳𝟵𝗝 𝟯𝟲𝟬𝟴 𝟭𝟬𝟱𝟭 𝟯𝟴𝟮𝟯 𝟯𝟴𝟬𝟵 𝟰𝟯𝟯𝟴 𝟭𝟮“.

Art. 89 – I proprietari delle case e degli altri edifici, le cui porte, atri e cortili rimangono aperti nelle ore notturne, devono tenere illuminati gli ingressi da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole”.

Buon anno e ottimo 2026 ai lettori OSIMO OGGI.

Qui il tuo eventuale quanto gradito commento alla notizia:

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Anna SABBATINELLI

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