𝐈 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝐝’𝐚𝐧𝐠𝐨𝐥𝐨 𝐚𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐚̀ 𝐩𝐢𝐚𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐚: 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝟏𝟒𝟖 𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐞 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐈𝐈𝐈 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐎𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐚… 𝐒𝐀𝐋𝐋𝐔𝐒𝐓𝐈𝐎, 𝐌𝐈𝐆𝐋𝐈𝐎𝐙𝐙𝐈 𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐈 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐨! 𝐃𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚: 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 (𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚) 𝐝𝐢 𝐎𝐬𝐢𝐦𝐨?
Sentenza alla supercazzola per il Regio Decreto del 1915!
I giudici del Tribunale amministrativo della Marche (seconda sezione) riuniti in forma collegiale per esaminare il ricorso presentato da Michela GLORIO, Paola ANDREONI, Simone PUGNALONI, Eliana FLAMINI, Simonetta TIRRONI, Maria Francesca VERDOLINI, Caterina DONIA e Tommaso SPILLI contro il Comune hanno deciso di respingere il documento delle opposizioni anche nelle motivazioni adottate.
Con un neologismo degno del Conte MASCETTI in “AMICI MIEI”, il Presidente Renata Emma IANIGRO, il consigliere Giovanni RUIU e l’estensore Simona DE MATTIA hanno sentenziato, in modo forbito e sicuro, ad interlocutori che si intendono però prendere in giro attraverso la ricordata supercazzola, che cosa?
Che a Fabiola MARTINI, Francesco SALLUSTIO e Lanfranco MIGLIOZZI, pur non vantando dalla loro il dettato del Regio decreto (emanato nel 1915 da Vittorio Emanuele III, Re per grazia di Dio e per volontà della Nazione, sottoscritto dal Primo ministro Vittorio Emanuele ORLANDO e visto dal Guardasigilli Antonio SALANDRA) sono stati riconosciuti diritti, previsti dalla surroga ad altri Consiglieri.
Insomma pur non potendosi avvalere del Decreto reale numero 148 e pur in presenza di una seduta consiliare a soli 9 Consiglieri in violazione della norma statutaria che presuppone la presenza di un numero di Consiglieri pari al 50% + uno, i tre Consiglieri non possono comunque essere considerati abusivi, rilevando la surroga – si dicono certi ad Ancona – come un atto dovuto.
In altre parole avete appena letto di una operazione clinicamente riuscita alla perfezione… peccato che l’ammalato, in questo caso il Diritto, sia uscito dal giudizio della IANIGRO e socio alquanto malconcio, se non assassinato letteralmente.
Che dovesse trattarsi, a prescindere, di sentenza politica, tutti lo avevano ben compreso e da subito. Troppo rilevante l’entità di un Comune quale Osimo affinchè il caso di una maggioranza di Centro-Destra bloccata dal numero legale potesse sperare di passare sotto silenzio.
Che la Corte del II Collegio abbia, così, registrato un aiutino direttamente da Roma, teso a far passare il provvedimento, sperando di non suscitare scandalo, non si può comunque affermare in maniera assoluta (non circolando prove di quanto sospettato) ma soltanto pensare, a bassa voce.
In pratica, con la sentenza interlocutoria depositata ieri sera, guarda caso qualche ora dopo che si era sparsa la notizia delle dimissioni di Francesco PIRANI, si è voluto far intendere agli altri 8.000 circa restanti Comuni italiani: signori non provateci col Regio Decreto ad imitare Osimo. E non provateci nemmeno se lo Statuto di casa non prevede in maniera esplicita l’opportunità della seduta in seconda convocazione. Sareste fuori dalla legge.
Ma ad Osimo, trattandosi di semplici surroghe non violanti il diritto di alcuno, anzi mirate a ripristinare i rapporti di forza in Consiglio, si può fare. Senza esagerare bene inteso. Magari approfittando di un momento di distrazione del Presidente del Consiglio o in accordo con lo stesso, come accaduto in Sala Gialla materializzando la più emblematica delle supercazzole.
Del diritto della politica, quella locale, di maggioranza e di minoranza, di non concedere il via libera politica ai consiglieri MARTINI, SALLUSTIO e MIGLIOZZI proprio attraverso il rispetto delle norme date, il Presidente IANIGRO non fa però cenno alcuno.
Segno che esiste una politica di Serie A romana (tendente a risolvere) e poi una politica di Serie C osimana (tendente a far valere le carte9.
Nel mezzo il diritto, così poco onorato ad Ancona dalla lettura della motivazione, di cui al capo 5 della sentenza.
Decretano i magistrati IANIGRO, RUIU e DE MATTIA nella sentenza depositata in serata, che “pur dovendosi disconoscere l’applicabilità alla fattispecie del Regio decreto 148/1915 e pur in presenza di elementi sufficienti ad accertare la sussistenza di un vizio nella seduta consiliare del 13 settembre 2024 per violazioni delle norme previste in materia di costituzione dell’assemblea consiliare (non previsto in Statuto la possibilità della seconda convocazione, NdR.), NON POSSONO comunque ritenersi annullabili gli atti di surroga adottati in seno alla stessa, stante la loro doverosità.
Ricorso respinto, spese compensate tra le parti e soprattutto carriera del Segretario Alessio Maria D’ANGELO (il primo a non avere dubbi e a ritenere il Regio Decreto applicabile 109 anni dopo) in salvo.
Gli altri Comuni di Italia? Prendano nota ma si astengano dal chiedere ad altri Corti simili pareri. Non sempre è domenica. E men che meno non sempre e non più sarà giovedì 7 novembre 2024.
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