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Nessuna possibilitร che un Commissario ad acta, ovvero designato allo scopo da Giancarlo GIULIANELLI, Garante regionale Marche, quandโanche costituito entro il termine massimo di 60 giorni, possa modificare di imperio, con una propria decisione, la volontร popolare espressa dal Consiglio comunale in carica.
Tradotto in conseguenza pratica: la possibilitร che i tre consiglieri di maggioranza โ SALLUSTIO, MIGLIOZZI e la MARTINI โ possano metter piede in Consiglio comunale con un provvedimento su misura alla maggioranza PIRANI sono pari a zero.
Anche se, in apparenza โ da qui la confusione di queste ore โ lโarticolo 136 del Testo unico per gli Enti locali (TUEL) reciti testualmente: โQualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di โCommissario ad actaโ nominato dal Difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo.
Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incaricoโ.
In realtร il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dellโInterno, ha da tempo chiarito quanto segue, correggendo di fatto lโarticolo 136: โSi osserva che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con la sentenza 549/2020, ha affermato che โtanto lโintervento sostitutivo effettuato dal Difensore civico regionale (che ha provveduto alla nomina di un Commissario ad acta per procedere alla surroga), quanto il provvedimento di surroga adottato dal Commissario (nominato dal Difensore civico) sono illegittimi, perchรฉ adottati in relazione ad un ambito materiale โ quale il funzionamento del Consiglio comunale – sottratto alla competenza regionaleโ.
Ciรฒ posto il Dipartimento dellโInterno, concorda con quanto evidenziato dalle Prefetture circa la necessitร di un intervento sollecitatorio indirizzato al Sindaco e al Consiglio comunale; con il quale verrร rappresentato che la delibera di surroga รจ un atto dovuto, non discrezionale, quindi obbligatorio e che la sua eventuale mancata adozione costituisce una violazione di legge; con le conseguenze previste dal vigente ordinamento degli enti localiโ.
Scritto in burocratese ma decisamente chiaro. Il Difensore civico regionale, nonostante il richiamato lโarticolo 136 del Tuel, non puรฒ provvedere alla bisogna nominando un Commissario ad acta e quandโanche lo facesse il provvedimento di surroga adottato non avrebbe valore in forza dellโorientamento fatto proprio dal Ministero dellโInterno.
Ministero che raccomanda a Sindaco e Consiglio comunale lโutilizzo a piene mani del buon senso; chi ne ha piรน ne metta. Fino alle estreme conseguenze.
Unica vera possibilitร , tutta in salita e molto teorica, il ricorso al Tar di ciascun Consigliere comunale “parcheggiato” fuori dell’emiciclo. Ciascuno dei tre Consiglieri in pectore, potrebbe decidere di muoversi-si, muoversi-no, privatamente e con costi di giudizio privati, verso il Tribunale Amministrativo delle Marche. Con un esito oltremodo incerto e tempi di attesa medio-lunghi che potrebbero giungere a definizione troppo tardi… quando ormai i tempi si avvicineranno a Natale-Pasqua prossimi venturi con la automatica caduta dell’impero Piraniano.