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Mordono i tarli del rimorso. Butta male per il fisicamente (e forse anche moralmente) sempre piรน abbacchiato Presidente del Consiglio Stefano SIMONCINI (giร al secondo esposto al Prefetto Saverio ORDINE rimediato in appena 38 giorni!); ma butta assai peggio per il segretario โa tempo persoโ – il lunedรฌ e il giovedรฌ, a scavalco ma non ancora scavalcato – Alessio Maria DโANGELO.
34 anni, figlio di Italo, noto ex Questore di Pesaro, giร segnalatosi su queste colonne, non piรน tardi del 25 luglio scorso, per sin troppo disinvolta lettura delle regole Statutarie da applicarsi alle piรน disparate voci allโordine del giornoโฆ dicevamo di un DโANGELO junior che, ricorrendo seppur con estrema convinzione a non piรน applicabili norme del 1915, ha scelto di porsi in evidenza regionale, consapevole di pagare con una carriera, a forte rischio, una possibile lettura diversa che le Istituzioni โ Prefetto, Tar Marche, Procura della Repubblica e gruppo parlamentare Pd sia alla Camera che al Senato – potranno portare a casa al primo gol avversario: leggi Istituzioni 1, Segretario DโANGELO 0-
Chi e che cosa, poi, abbiano indotto il Segretario di Sirolo e Monsampietro Morico (in uscita da Osimo), a prestarsi ai desiderata del Sindaco PIRANI e rischiare gratis un pronunciamento sommamente azzardato che porrebbe fatalmente la parola fine ad una auspicata carriera, pare difficile anche solo da immaginare!
Nel premettere che lโesposto odierno fa seguito al precedente, inviato a mezzo pec, in data 12 agosto, per segnalare la grave violazione regolamentare commessa dal Presidente del Consiglio comunale nella seduta consiliare del 6 agosto, si espone quanto appresso:
- Vi รจ da premettere che sia la seduta consiliare convocata per il 22 agosto che quella successiva convocata per lโ11 settembre 2024 (avente allโordine del giorno le surroghe di tre Consiglieri comunali dimissionari di maggioranza e lโapprovazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo) non hanno avuto luogo, in quanto a inizio di entrambe veniva registrata la mancanza del numero legale che, in base al Regolamento comunale, รจ di 13 Consiglieri sui 24 assegnati, oltre il Sindaco;
- Il 12 settembre perveniva ai Consiglieri comunali la convocazione di urgenza del Consiglio comunale, recante lo stesso ordine del giorno della precedente seduta dellโ11 settembre, per il giorno venerdรฌ 13 settembre, alle ore 18.30;
- Nella predetta seduta, alle ore 19, dopo lโappello svolto dal Segretario comunale che dava atto della presenza di soli 9 Consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio Stefano SIMONCINI, invece di sciogliere la seduta per assenza del numero legale, passava la parola al Segretario comunale dellโEnte, dottor Alessio DโANGELO, il quale rendeva a verbale un parere giuridico, in base al quale, a Suo dire, il Consiglio comunale avrebbe potuto legittimamente deliberare, anche con la presenza di soli 9 Consiglieri;
- A parere del Segretario comunale, infatti, la seduta consiliare del 13 settembre si sarebbe dovuta considerare alla stregua di una adunanza in โseconda convocazioneโ rispetto alla precedente adunanza dellโ11 settembre. In base a tale deduzione, il quorum strutturale per deliberare sarebbe stato non giร di 13 Consiglieri comunali, bensรฌ di 4, invocando allโuopo nientemeno che lโarticolo 127 del Regio Decreto numero 148 del 4 febbraio 1915, il quale prevede che โalla seconda convocazioneโฆ le deliberazioni sono valide purchรจ intervengano almeno quattro membriโ. Inoltre il Segretario comunale citava a conforto del proprio parere la sentenza del Tar Veneto numero 358 del 2016;
- Reso il predetto parere, il Presidente del Consiglio comunale SIMONCINI riteneva dunque raggiunto il numero legale, in quanto erano presenti โalmeno quattro membriโ e procedeva pertanto a far deliberare al Consiglio le tre surroghe dei Consiglieri dimissionari, sospendendo poi la seduta;
- Siffatto comportamento del Presidente del Consiglio comunale costituisce a parere degli scriventi una gravissima violazione di legge e del Regolamento comunale per le ragioni che si vanno sinteticamente a esporre;
Lโarticolo 273 del TUEL, rubricato โNorme transitorieโ, al comma 6 prevede che โle disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto del 4 febbraio 1915, numero 148, โsi applicano fino allโadozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unicoโ.
Stante il predetto regime transitorio, ed essendo del tutto pacifico che le norme Statutarie e regolamentari del Comune di Osimo si siano adeguate al Tuel, non si capisce davvero come possa evocarsi lโapplicazione dellโarticolo 127 del Regio Decreto 148/1915.
In disparte di quanto sopra, assume rilievo dirimente il fatto che il Regolamento del Consiglio comunale non preveda affatto lโadunanza in seconda convocazione.
Sul punto giova rammentare che lโarticolo 38, comma 2, TUEL, demanda la disciplina del funzionamento del Consiglio comunale al Regolamento consiliare che, nellโambito dei principi stabiliti dallo Statuto, stabilisce anche le modalitร per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
Lo stesso comma 2 del citato articolo 38 prevede che il Regolamento indichi il numero-dei Consiglieri necessario per la validitร delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge allโEnte.
In virtรน di quanto sopra il Regolamento del Consiglio comunale di Osimo (approvato con atto 149/2000, modificato con atto 21/2011, modificato con atto 31/2016, modificato con atto 11/2018, modificato con atto 11/2022) allโarticolo 19, rubricato โNumero legaleโ, prevede che
โA) Il Consiglio non puรฒ deliberare su alcuno degli argomenti iscritti allโOrdine del giorno se, alla seduta, non interviene almeno la metร dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco;
B) Lโadunanza si tiene allโora fissata nellโavviso di convocazione. Entro 30 minuti dallโora di convocazione il Presidente accerta mediante lโappello nominale eseguito dal Segretario generale e i cui risultati sono annotati a verbale, il numero dei presenti. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente dichiara nulla la sedutaโ.
Non essendo dunque prevista dal Regolamento del Consiglio comunale alcuna disciplina di una supposta adunanza consiliare in seconda convocazione, si torna a ribadire che lโapplicazione dellโarticolo 127 del Regio Decreto 148/1915 รจ del tutto illegittima, in aperta e inammissibile violazione dellโautonomia Statutaria e regolamentazione assegnata al Comune sia dal Tuel che dalla Costituzione, vieppiรน alla luce della intervenuta modifica nel 2001 del Titolo V.
Infine del tutto non pertinente alla vicenda che qui ci occupa รจ lโevocata sentenza del Tar Veneto numero 358/2016 poichรฉ concerne il ben diverso caso di un Comune il cui Regolamento consiliare prevedeva giร sia lโadunanza in prima convocazione che in seconda convocazione, senza chiarire perรฒ quale fosse il numero legale richiesto per lโadunanza in seconda convocazione.
Tanto premesso, in disparte i manifesti profili di invaliditร della predetta seduta consiliare che saranno oggetto di separato gravame avanti il competente Giudice amministrativo, con il presente esposto si intende segnalare a Sua Eccellenza il grave comportamento del Presidente del Consiglio comunale di Osimo, affinchรจ Ella possa adottare gli atti che riterrร piรน opportuniโ.
Sottoscritto dai Consiglieri comunali di minoranza Michela GLORIO, Paola ANDREONI, Simone PUGNALONI, Eliana FLAMINI, Simonetta TIRRONI, Maria Francesca VERDOLINI, Caterina DONIA, Tommaso SPILLI e Mauro PELLEGRINIโ.