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Peccato la grande Guerra ci abbia lasciato troppo prestoโฆ giร 106 anni fa! Lโarticolo 122 del Regio decreto numero 148 del 4 febbraio 1915, in vigore dal 23 marzo 1915, alla voce nuovo testo unico della legge comunale:
โI Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metร del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; perรฒ alla seconda convocazione, che avrร luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchรฉ intervengano almeno quattro membri.
Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieriโ.
E giร a gennaio 1917, pochi mesi prima della rotta di Caporetto, un Decreto Luogotenenziale, numero 89 del 4 gennaio 1917, conferma il volere del Re come segue: “Finchรจ dura lo stato di guerra, il numero dei Consiglieri comunali e provinciali, legalmente impediti per servizio militare, non deve essere computato in quello prescritto per la validitร delle adunanze dagli articoli 127 e 239 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico); e in tutti i casi nei quali dalla legge stessa o da altre leggi si richieda per la validitร delle sedute lo intervento di un numero di consiglieri (giusto appunto 4, NdR.) superiore a quello stabilito dai citati articoli. Con disposizione che la presente modifica avrร effetto dal 30 gennaio 1917โ.
A firmare il tutto โsciabolettaโ Vittorio Emanuele III, Re dโItalia per grazia di Dio e per volontร della Nazione.
Veduti gli articoli 4 della legge 640 del 19 giugno 1913 e lโarticolo 3 della legge 456 del 2 giugno 1914, che danno facoltร al Nostro Governo di coordinare un testo unico con le disposizioni di dette leggi, quelle del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 269 del 21 maggio 1908 e delle altre che lo hanno modificato;
Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dellโInterno, Presidente del Consiglio dei Ministri, ordiniamo:
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dโItalia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservareโ. Firmato: Re Vittorio Emanuele III, Antonio SALANDRA (Presidente del Consiglio dei Ministri) e Vittorio Emanuele ORLANDO (Guardasigilli