𝗗𝗮 𝟮𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗹’𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗲̀ 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗴𝗶𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗰𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗴𝗻𝗶, 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗼 𝗶𝗻 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝗲
*********************************
Buon compleanno OSIMO OGGI! Soffiamo oggi sulle nostre prime 27 candeline!
Potrà sembrare ripetitivo ma davvero il futuro di OSIMO OGGI sembra legato al filo del buon cuore di quanti ci leggono e seguono con passione fin dal 4 settembre 1998.
Differenza fondamentale: all’epoca OSIMO OGGI aveva un piccolo prezzo di copertina (2.000 lire) da pagare in edicola… oggi le edicole hanno cambiato mestiere per dare spazio al tutto subito e gratis.
Tutto subito non abbiamo difficoltà a regalarlo, ogni giorno, agli osimani e ai nuovi lettori dei dintorni che la Rete ci assicura per fortuna… sul gratis vedete voi… ognuno con la proprie possibilità e desiderio di preservare ad Osimo una delle sempre più rare fonte libere informative in circolazione.
Fin quando sarà opportuno; fino a quando sarà possibile.
Grazie!
ATTENZIONE CARTA RINNOVATA!

𝗣𝘂𝗼𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗲𝗣𝗮𝘆 5333 1750 9752 6856 (𝗶𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗣𝗔𝗡𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜)
𝗢𝗽𝗽𝘂𝗿𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗯𝗼𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗜𝗯𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗣𝗔𝗡𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜 𝗜𝗧𝟳𝟵𝗝 𝟯𝟲𝟬𝟴 𝟭𝟬𝟱𝟭 𝟯𝟴𝟮𝟯 𝟯𝟴𝟬𝟵 𝟰𝟯𝟯𝟴 𝟭𝟮
𝗢𝗽𝗽𝘂𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗼 𝗣𝟮𝗣 (𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗶) 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝟯𝟵𝟯.𝟯𝟯.𝟬𝟵.𝟯𝟲𝟲 – 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗣𝗔𝗡𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜 – 𝗮𝗹 𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗹𝗲𝗻𝗰𝗼 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽!
𝗢𝘃𝘃𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗜𝗦!
𝗜𝗻 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗲𝗹𝗹𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲, chiedendolo in Redazione, 𝗰𝗼𝗽𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝗢𝗦𝗜𝗠𝗢 𝗢𝗚𝗚𝗜, 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗹𝗮 𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝘀𝗶𝘁𝗼.
INTANTO GRAZIE! 𝗩𝗲 𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗶𝗹 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗶𝗱𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝘀𝗰𝗶𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗱𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 virtuale 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮.
Grazie!
***************
Decreto Presidente della Repubblica Azeglio CIAMPI numero 121 del 7 aprile 2000 sulla disciplina d’uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.
Capo I – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI
- 1. La bandiera della Repubblica e quella dell’Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall’articolo 2, commi 1 e 2 della legge 22 del 5 febbraio 1998, A) all’esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province; B) all’esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; C) all’esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici.
- 2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni: A) nelle giornate del 7 gennaio (festa del Tricolore), 11 febbraio (patti Lateranensi), 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (festa del Lavoro), 9 maggio (giornata d’Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (San Francesco Patrono d’Italia), 4 novembre (festa dell’Unità nazionale); B) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite; C) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in àmbito locale, dal Prefetto.
- Per «uffici giudiziari» s’intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall’articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell’articolo 2 della stessa legge.
- Le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e scuole.
- Sugli edifici già quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea. A) La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza. B) la bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d’onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale. C) la bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione. D) In segno di lutto le bandiere esposte all’esterno sono tenute a mezz’asta. Possono adattarsi all’estremità superiore dell’inferitura due strisce di velo nero.
- Il tempo di esposizione esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti. A) Le bandiere all’esterno degli edifici pubblici sono esposte in corrispondenza dell’orario di attività dei rispettivi uffici. B). Le bandiere all’esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami. C) Le bandiere all’esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall’insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio. D) l’esposizione delle bandiere all’esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero è effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri. E). Di norma le bandiere non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l’esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

Capo II – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE NELLE CERIMONIE
1) Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.

2) Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.
Capo III – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’INTERNO DEGLI UFFICI PUBBLICI
- All’interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell’Unione europea sono esposte negli uffici: A) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; B) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; C) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b); D) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti; E) dei dirigenti degli uffici giudiziari; F) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero.
- Per i consoli onorari l’esposizione è facoltativa. A) La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.
- Si espone anche il ritratto del Capo dello Stato. A) Le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell’ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d’onore a destra o al centro. B) In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.
- Capo IV – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
- All’esterno e all’interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.
- Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
- Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
- Ogni Ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all’esterno e all’interno.
- I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull’adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.
- Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.
- L’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell’autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell’Ente ogni volta che è prescritta l’esposizione di quest’ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.