QUERELATO PER DIFFAMAZIONE
IL PORTAVOCE DI PUGNALONI

QUERELATO PER DIFFAMAZIONE IL PORTAVOCE DI PUGNALONI

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Presentato esposto in Procura sulle affermazioni di Baiocco

 

QUERELATO PER DIFFAMAZIONE
IL PORTAVOCE DI PUGNALONI

 

Attenzionato anche il Consiglio di Disciplina dell’Ordine giornalisti

Querelato per diffamazione il portavoce del Sindaco di Osimo Lorenzo Baiocco.

Lorenzo Baiocco

L’esposto in Tribunale riguarda il contenuto di un intervento, presso l’Ordine dei Giornalisti delle Marche, che il portavoce di Pugnaloni ha sottoscritto il 23 maggio scorso nei confronti del nostro Direttore Sandro Pangrazi.

L’atto proposto dal collega Baiocco all’attenzione del Consiglio di Disciplina interno all’Ordine mette nero su bianco che “Pangrazi, nell’aprile del 2007, evitò una probabile radiazione formalizzando le sue dimissioni alcuni giorni prima che il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche si esprimesse nei suoi riguardi. Senza dubbio – afferma Baiocco – una mossa “astuta” che gli ha permesso, in maniera indenne, di reiscriversi all’albo alcuni anni dopo”.

Purtroppo per Baiocco le cose non andarono come sono state descritte dal portavoce del Sindaco Pugnaloni. La cosiddetta mossa “astuta” di dimettersi dall’Ordine avvenne senza alcun tipo di paracadute o considerazione studiata a tavolino ma fu, come sempre, un atto sincero e autentico del nostro Direttore, motivato strettamente da motivazioni personali.

Insomma, professionalmente parlando, Sandro Pangrazi dal 2007, una volta dimesso, avrebbe fatto altro se… nel breve volgere di pochi giorni non fosse intervenuta la sentenza 13067/2007 della Suprema Corte di Cassazione che pur riguardando la vicenda di una collega francese operante in Italia, si sovrapponeva esattamente alla vicenda del nostro Direttore.

Cosa dice la sentenza? Semplice. L’atto 13067 degli Ermellini ha respinto il ricorso del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti contro la reintegra nell’Albo di una Direttrice di riviste porno.

 

Secondo la Corte “devono rifiutarsi, perché non costituzionalmente orientate, tutte le interpretazioni della normativa sulla professione dei giornalisti volte, come pretende il Consiglio Nazionale dell’Ordine ad attribuire “al Consiglio stesso dei giornalisti” il potere di discriminare le pubblicazioni periodiche “degne” di essere edite (e per le quali è conforme alla dignità professionale del giornalista assumerne la direzione) dalle altre che siano, dai detti Consigli, ritenute prive di alcunché di creativo sul piano dell’informazione e della critica e che possano configurarsi in produzione giornalistica”.

Spiegato in parole semplici non spetta all’Ordine dei Giornalisti ergersi a paladino della dignità professionale nei confronti di colleghi che firmano riviste pornografiche, avendo queste ultime lo stesso titolo ad essere pubblicate valido per qualsiasi altra testata.

Concetto semplice da comprendere quanto duro, per molti collegi ben pensanti, da accettare. Ma pur sempre Legge di questo Stato.

Tanto Legge che il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, una volta che il nostro Direttore venne a conoscenza della news, impiegò pochi istanti per restituire a Pangrazi tesserino professionale e reintegro nell’Albo previo venuti meno delle motivazioni afferenti le dimissioni.

Tutto questo, purtroppo per il portavoce di Pugnaloni, avvenne a scatola chiusa, a giochi fermi, insomma senza che nessuno, men che meno Pangrazi, avesse potuto immaginare quanto accadeva contemporaneamente a Roma, in Cassazione.

Affermare il contrario e addirittura attribuire le dimissioni ad una operazione “furba”, costituisce un evidente tentativo di Baiocco di aggravare la posizione del nostro Direttore dinanzi la Commissione di Disciplina; un atto, di conseguenza, puramente diffamatorio, teso ad attribuire motivazioni, fatti ed eventi gravi ma mai avvenuti.

Oltre al deferimento in Procura per il possibile reato di diffamazione, il collega Lorenzo Baiocco è stato contemporaneamente fatto oggetto di indagine, dietro segnalazione del Direttore Pangrazi, presso il Consiglio territoriale di Disciplina dell’Ordine regionale dei giornalisti essendo venuto meno, con l’atto di cui sopra, ai principi etici di lealtà e buona fede, oltre che all’obbligo, tutto interno all’Ordine, di cosiddetta “colleganza”, fatto proprio dall’articolo 2 della Legge professionale 69/63, oltre che nel testo unico dei doveri del giornalista.

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