mercoledì, 14 ottobre 2026

SUL CAMPANA LA MAZZATA DEL TAR, PUNITO IL PASTICCIO IN III COMMISSIONE DI GABBANELLI

Il collegio di Ancona, saltando il giudizio cautelare, hanno firmato la sentenza di merito, accogliendo il ricorso di Fratelli di Italia e Piraniani: provato lo "sviamento di potere". A condannare la maggioranza è la clamorosa amnesia del consigliere misto Gabbanelli, rimasto nella IIIª Commissione consiliare in quota maggioranza nonostante la dichiarazione di indipendenza. Ora per Palazzo comunale resta il bivio: l'impervio e oneroso ricorso al Consiglio di Stato o la resa (con la ripetizione corretta dell'iter in Consiglio comunale); tutto da valutare l'arrocco procedurale con la sistemazione tardiva della posizione in Commissione

Di Sandro Pangrazi | 14-ott-2026 9 min di lettura
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SUL CAMPANA LA MAZZATA DEL TAR, PUNITO IL PASTICCIO IN III COMMISSIONE DI GABBANELLI

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di Sandro PANGRAZI

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(Ultim'ora / Scoop) Clamoroso colpo di scena sulle nomine pubbliche riguardanti l'assetto dell'Istituto Campana: il TAR per le Marche ha annullato la deliberazione del Consiglio comunale e la nomina di Liana CHIAPPA nel CdA dell’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente.

La sentenza (Seconda sezione, numero 1136/2026), pubblicata oggi 14 ottobre a seguito dell'udienza dello scorso 24 settembre, accoglie in pieno il ricorso presentato dalle opposizioni di Fratelli d’Italia e Progetto Civico 2030, assistiti dall'avvocato Maurizio DISCEPOLO .

Un verdetto bomba, atteso dalla città, che toglie al Campana la terza poltrona occupata "abusivamente" dalla maggioranza e azzera la nomina di Liana CHIAPPA, piazzata nel CdA fingendo fosse una candidata di opposizione; almeno questa l'idea formalizzata in sentenza di merito dal collegio formato dal Presidente Renata Emma IANIGRO, affiancata dai Consiglieri Giovanni RUIU e Simona DE MATTIA. 

Un'idea, quella dello "sviamento di potere", che il Tar si è fatto addentrandosi parecchio nel merito politico della vicenda e valutando indizi, tempistiche e comportamenti d'aula.

Ma a far scalpore è soprattutto il retroscena procedurale emerso dalle carte del tribunale: a servire su un piatto d'argento la vittoria alle minoranze è stato un incredibile errore di superficialità amministrativa commesso dal Consigliere del gruppo misto Simone GABBANELLI.

DECISIONE LAMPO: IL TAR SALTA LA SOSPENSIVA ED ENTRA SUBITO NEL MERITO

Un dettaglio fondamentale che merita di essere evidenziato riguarda la velocità e la perentorietà con cui i giudici di Ancona hanno liquidato la pratica.

Solitamente, nei contenziosi amministrativi su atti complessi o nomine di organi collegiali, la trattazione segue un doppio binario: prima la fase cautelare (la cosiddetta "sospensiva" dell'atto per congelarne gli effetti in attesa del giudizio) e poi, a distanza di mesi o perfino di anni, l'udienza di merito.

In questo caso, invece, il TAR è passato direttamente alla sentenza definitiva in forma semplificata, avvalendosi dell'articolo 60 del Codice del Processo amministrativo.

I giudici, insomma, non hanno avvertito alcuna necessità di prendersi del tempo: vista la completezza dell'istruttoria e, soprattutto, la schiacciante evidenza documentale emersa già nella camera di consiglio del 24 settembre, il Collegio ha deciso di definire il giudizio "con sentenza in forma semplificata".

Nel frattempo, proprio per evitare stalli drammatici all'Ente di Palazzo Campana e al contempo tutelare le ragioni dei ricorrenti, l'organo amministrativo era stato comunque "imbrigliato": il CdA era stato infatti inibito ad operare con pieni poteri, restando limitato all'espletamento della sola ordinaria amministrazione in attesa del verdetto definitivo, formalizzato questa mattina.

Un "congelamento" delle scelte strategiche dell'Ente che, per quanto riguarda il Tribunale amministrativo, in attesa di fatti nuovi, si chiude oggi con la definitiva decadenza della nomina CHIAPPA.

LA RICOSTRUZIONE: COME SI È ARRIVATI AL BLITZ DEL 2 LUGLIO

Per comprendere appieno la portata della decisione giudiziaria occorre fare un passo indietro e ricostruire la cronistoria dei fatti d'aula.

La vicenda nasce attorno al rinnovo dei rappresentanti del Consiglio comunale all'interno dell'Istituto Campana, Cda scaduto a fine aprile. 

Secondo lo Statuto dell'Ente morale, dei tre membri spettanti al Consiglio comunale, due vanno alla maggioranza e uno deve tassativamente garantire la rappresentanza della minoranza consiliare.

In un primo momento, durante la seduta del 18 giugno, la maggioranza guidata dal Sindaco Michela GLORIO, Statuto alla mano, si era trovata in evidente affanno sui numeri per blindare la terza casella, destinata nelle ipotesi della vigilia all'esponente di Fratelli di Italia Gianlorenzo PANGRAZI, decisivo, se eletto, nel cambiare colore politico del Campana, da GIACCO a PANGRAZI stesso. 

Da qui la decisione della maggioranza di Centro-Sinistra di richiedere un rinvio strategico di due settimane del punto all'ordine del giorno.

Quel tempo supplementare, secondo il retroscena convalidato in sentenza, è così servito per architettare l'operazione-chiave: far staccare un consigliere dalla coalizione di governo, creare un gruppo autonomo confluito nel gruppo misto e farlo figurare come "nuova minoranza", legittimata a tutti gli effetti a proporre e votare un proprio terzo nome.

Il 2 luglio si consuma il blitz: la mattina stessa del Consiglio comunale, via Pec, il consigliere Simone GABBANELLI formalizza la propria fuoriuscita dalla lista di maggioranza per costituire il "gruppo misto unipersonale".

Poche ore dopo, in aula, la sua firma candida ufficialmente Liana CHIAPPA, che viene puntualmente eletta con i voti decisivi della maggioranza e dello stesso GABBANELLI, mentre le opposizioni storiche abbandonano la seduta per protesta.

LA TESI DEL TAR: UN RAGIONAMENTO MOLTO "POLITICO"

Accogliendo il ricorso di Fratelli d'Italia e Progetto Civico 2030, i magistrati amministrativi hanno fatto un ragionamento che si addentra in modo evidente nell'analisi delle dinamiche e delle intenzioni politiche.

Pur riaffermando il principio fondamentale secondo cui il giudice amministrativo non può sindacare la coerenza politica o la libertà di voto dei consiglieri, il Tar ha ritenuto di poter applicare l'istituto dello sviamento di potere facendo ricorso al meccanismo delle "presunzioni semplici" (articolo 2729 del Codice Civile).

I giudici si sono cioè chiesti: il passaggio al gruppo misto è stato una reale scelta politica di opposizione o una mera finzione procedurale creata a tavolino per sottrarre un seggio alla minoranza?

Per rispondere, il TAR ha valutato elementi squisitamente sostanziali:

  1. La tempistica sospetta: il distacco formalizzato la mattina stessa del voto dopo il rinvio strategico del 18 giugno;

  2. L'assenza di atti ostili: la totale mancanza di iniziative, mozioni o dichiarazioni di reale contrapposizione politica verso la Giunta da parte del consigliere "dissidente";

  3. Il comportamento d'aula: un voto perfettamente allineato e funzionale ai desiderata della maggioranza.

Ricostruendo questo mosaico, il collegio giudicante è arrivato alla conclusione che la manovra non rispondeva ad una genuina dialettica democratica, ma costituiva uno strumento "strumentale e fittizio", inteso a travisare le regole di garanzia dello Statuto del Campana.

IL "PASTICCIO" DI GABBANELLI: L'ERRORE FORMALE CHE HA APERTO LE PORTE AL TAR

Ma come ha fatto il TAR a superare la barriera dell'insindacabilità dell'atto politico?

La risposta sta tutta nel clamoroso difetto di procedura commesso in prima persona da Simone GABBANELLI.

Chiunque conosca il funzionamento della macchina amministrativa sa che una rottura politica, per essere tale anche sul piano giuridico, deve riflettersi nell'assetto degli organi consiliari.

GABBANELLI si è infatti dichiarato "indipendente" a parole e tramite Pec, ma si è del tutto dimenticato di dimettersi dalla IIIª Commissione consiliare (Ambiente e Territorio), nella quale sedeva — e tuttora siede — come componente designato in quota maggioranza.

Se il consigliere avesse completato la procedura — rassegnando le dimissioni dalla III Commissione e chiedendo formalmente la ridistribuzione dei seggi negli organismi interni, pretendendo la collocazione tra le quote d'opposizione — avrebbe quasi certamente blindato la delibera.

In altre parole avrebbe, in sostanza, costruito quell'architettura formale inattaccabile contro cui il Tar non avrebbe potuto muovere obiezioni, senza invadere illegalmente la sfera politica.

Invece, facendo quella che pare una furbata a metà o quantomeno una clamorosa sottovalutazione del gesto politico, GABBANELLI ha lasciato un fatto storico oggettivo, pacifico e mai contestato (avvocato Andrea GALVANI) neanche dalla difesa del Comune: sul piano degli atti e della struttura consiliare GABBANELLI è apparso a tutti gli effetti, carta canta, ancora un uomo di maggioranza.

MA IN COMUNE, DA LUGLIO AD OGGI, NESSUNO SE N'È ACCORTO?

È questo l'interrogativo più clamoroso che emerge dall'intera vicenda.

Com'è possibile che per oltre tre mesi nessuno tra le fila della maggioranza, della Giunta o dello staff di supporto si sia reso conto di una falla procedurale così macroscopica?

Mentre i legali delle opposizioni hanno chiaramente subito individuato il punto debole, trasformandolo nella trappola mortale del ricorso al Tar, tra le fila del Centro-Sinistra, dello stesso GABBANELLI e pure degli uffici comunali preposti all'ordinaria amministrazione, si è consumata una combinazione micidiale di superficialità burocratica e supponenza politica:

  • Si è pensato che bastasse inviare una Pec al mattino per "farsi l'abito da oppositore", disinteressandosi delle conseguenze sugli organi consiliari.

  • Si è lasciato passare l'intero periodo estivo senza che GABBANELLI protocollasse mai le dimissioni dalla IIIª Commissione, né chiedesse la ripartizione dei ruoli spettanti alle minoranze.

  • Competenze oltretutto di peso quali:  

    Territorio, Urbanistica ed Edilizia

    Ambiente, Ecologia e Lavori Pubblici

    Viabilità, Trasporti e Infrastrutture

     

Un ritardo colpevole e ingiustificabile. Quando la difesa del Comune si è presentata davanti al collegio giudicante, questo dato storico era lì, inconfutabile e mai contestato.

Nessuno in maggioranza ha avuto la prontezza o la competenza di far sanare la posizione al Consigliere prima dell'udienza, servendo su un piatto d'argento ai magistrati l'unica prova materiale necessaria per demolire l'operazione.

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E ORA? LE STRADE PER IL COMUNE TRA APPALTO AL CONSIGLIO DI STATO E L'"ARROCCO" IN AULA

Azzerata la nomina, per il Comune e la maggioranza si aprono ora due opzioni concrete per gestire la matassa:

  1. La via giudiziaria (L'appello al Consiglio di Stato): impugnare la sentenza del Tar chiedendone la sospensiva a Roma. Una strada impervia e rischiosa: il Consiglio di Stato si troverebbe di fronte al medesimo dato oggettivo (la permanenza di GABBANELLI nella commissione di maggioranza), esponendo l'Amministrazione-GLORIO al rischio concreto di una "doppia mazzata" giudiziaria e a notevoli spese legali.

  2. L'arrocco procedurale corretto (Il "bis fatto bene" in Consiglio): si tratta tecnicamente della strada migliore e più efficace per sanare la situazione. La maggioranza e GABBANELLI potrebbero decidere di rimediare al pasticcio facendo ora ciò che andava fatto a luglio: GABBANELLI si dimette formalmente dalla IIIª Commissione, richiede il riassetto delle rappresentanze in quota minoranza, deposita formali atti d'opposizione e, una volta regolarizzata la posizione burocratica, procede a riproporre e rivotare il candidato per il Campana.

Se dal punto di vista del diritto amministrativo questo "secondo tentativo corretto" blinderebbe l'atto di fronte a futuri ricorsi, sul piano politico e mediatico rappresenterebbe però un'operazione ormai palesemente scoperchiata, destinata a scatenare la bufera delle opposizioni sull'uso spregiudicato dei regolamenti dell'assise cittadina.

Insomma, la maledizione del Campana, continua.

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