Così ha sentenziato, cinque anni fa, la corte di Cassazione in ordine ad un Carabiniere condannato proprio per la durata dell’atto; se invece la mano morta non è maliziosa, pare casuale e soprattutto non si trattiene sul sedere e dintorni oltre il tempo necessario ad un contatto fortuito… il gesto può venir qualificato come atto fastidioso. Ma chi misura il tempo e la profondità della toccatina?
Violenza sessuale, molestie, atto fastidioso, goliardia magari un pò sopra le righe o che? La classica manata sul sedere che tutte le belle donne di una volta portavano a casa intimamente compiaciute (tra l’invidia mal celata delle meno dotate), che fine ha fatto?
E soprattutto come riqualificarla alla luce del sentiment 2.0 in voga che dipinge l’autore del misfatto, nel migliore dei casi, come un inguaribile nostalgico del bel tempo che fu?
A rispondere al quesito ha pensato, già cinque anni fa, la Corte di Cassazione con la sentenza numero 35473 del 2016, cercare in Rete e leggere per credere.
In pratica se il passaggio della mano aperta sui glutei è veloce, senza trattenersi troppo a lungo tra le proibitissime rotondità, allora la cosa sarebbe, per legge, un semplice atto fastidioso, sanzionabile, tutto al più come molestia.
Diverso è invece il caso se a tentare di insinuarsi tra la piega delle natiche, con quanto nasconde, è una mano lenta, pesante, esperta di dove posarsi, dove pressare, insomma la mano di un porco malizioso. In questo caso non ci sono santi che tengono, l’imputazione sarà equiparata ad una violenza sessuale vera e propria. A conti fatti non ne vale la pena. E tanto dovrebbe bastare.
Ma vediamo più da vicino cosa dice agli italiani la troppo spesso ignorata 35473 in fatto di pacche sul sedere.
Gli Ermellini hanno sentenziato che se la mano effettivamente rimane sulla zona “un apprezzabile lasso di tempo” ecco integrato il reato, come la sentenza del 2016 ampiamente chiarisce… ma se, perchè in Italia c’è sempre un ” ma se ” – la mano lesta sul lato B si mostra isolata, repentina e magari priva di concupiscenza, non sempre il gesto può venir considerato reato… anche se con la Giustizia non è mai detto e ogni caso (soprattutto ogni giudice) fa spesso storia a se.
Le motivazioni della pronuncia di Cassazione ci dicono infatti che la pacca sul lato B costituisce violenza sessuale se la mano del molestatore rimane posizionata “per un apprezzabile lasso di tempo”, rilievo efficace per distinguerla dal semplice e possibile sfioramento accidentale.
La qualificazione del reato dipende infatti da diversi fattori, ma essenziale pare proprio la durata. La Corte infatti ha cercato di porre una sorta di limite temporale, oltre il quale la pacca sul sedere non è più soltanto un atto fastidioso, ma rientra invece nella violenza sessuale, dunque un reato contro la persona.
Nel caso specifico il ricorrente – un Carabiniere – venne condannato anche in terzo grado per aver toccato il sedere a una donna che, una volta uscita dalla caserma, raccontò tutto al proprio fidanzato.
Il Carabiniere si difese sostenendo che la donna aveva clamorosamente malinterpretato la situazione e che ciò che aveva sentito non era altro che la fondina della pistola, ben diversa dalla mano.
La donna, però, insistette di aver sentito davvero la pressione di una mano sul gluteo e di averla sentita per un “apprezzabile lasso di tempo”. E così per il povero carabiniere scattò la condanna. Tra la parola, anzi l’impressione, della donna e il chiarimento del militare teso a spiegare cos’altro la poveretta avesse percepito, la giustizia ha scelto la donna.
Secondo il collegio giudicante, infatti, per parlare di violenza sessuale bisogna tenere conto di quanto tempo la mano del molestatore si è trattenuta sul sedere della malcapitata donna.
Se la mano rimane sul posto per un tempo apprezzabile, dice la Corte, allora è violenza sessuale.
Se invece la manata è istantanea, mordi e fuggi, allora trattasi di possibile sfioramento accidentale. Un dubbio per fortuna decisivo per ristabilire un pò di normalità alla vita e ai rapporti interpersonali, diversamente a forte, gravissimo rischio.
In sostanza l’unica cosa che, secondo il pronunciamento di Cassazione, potrebbe aiutare a chiarire il limite oltre il quale il molestatore non dovrebbe andare per non incorrere in una denuncia e relativa sicura condanna… si misurerebbe in una manciata di secondi!
La sentenza, passata sostanzialmente sotto silenzio nel 2016, farà scuola anche nel caso BECCAGLIA-SERRANI se, come pare, si arriverà a processo, nonostante le pronte scuse del marchigiano. Un altro degli aspetti vincolanti della materia verte infatti sulla impossibilità, anche volendolo, di rimettere la querela presentata.
Un iter giudiziario che farà certamente discutere in quanto la mano morta, in attesa di quantificazione della durata, prevede la procedura d’ufficio, magari fino al terzo grado; solo allora si potrà accedere ad un giudizio più mirato di colpevolezza o meno.
Un metro che farà sicuramente discutere perché se da un lato apre la porte ad una severa condanna, dall’altro sostanzialmente “legittima” la pacca sul sedere, quando in stile “toccata e fuga”. O anche: “Breve ma intensa”. Tanto è permesso.
Ma chi decide se il tempo della pacca è apprezzabile? E poi per chi deve essere apprezzabile il tempo? Per il possibile molestatore o per la vittima di una banale molestia?
Chi decide e soprattutto come misurare questo lasso di tempo? Ovviamente sarà il giudice, ma a suo insindacabile giudizio e a sua totale discrezione.
Insomma la querelle attorno alla legittimità della palpata sul sedere, nonostante le nuove sensibilità, pare davvero essere destinata a proseguire.