Coraggioso provvedimento di un Giudice di Pace. Accolto il ricorso di un automobilista basato sulla violazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dei diritti costituzionali garantiti agli articoli 13, 78 e 95! La notizia fa il giro d’Italia nonostante il boicattaggio dell’informazione tv
Illegittimo il provvedimento del Governo di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria! Fuori legge, quale conseguenza, tutti gli atti inculcati al popolo italiano a forza di DPCM in diretta tv!
Così ha stabilito il Giudice di Pace di Frosinone Est Emilio MANGANIELLO nell’accogliere il ricorso di un automobilista, multato dalla Polizia Stradale lo scorso 11 aprile, in forza dell’ennesimo decreto a non spostarsi dalla propria abitazione.
Dunque l’intero popolo italiano, quale conseguenza della clamorosa sentenza del coraggioso giudice di Pace ciociaro, sarebbe stato, di fatto, indebitamente “sequestrato” in casa, privato della libertà e costretto a subire le conseguenze economiche che appena iniziano ad evidenziarsi, sulla scorta di un vero e proprio abuso sottoscritto dal presidente del Consiglio senza voti Giuseppe CONTE, avallato tacitamente dal Presidente della Repubblica MATTARELLA?
Parrebbe esattamente così. Anzi, dal momento che siamo in grado di riprodurre copia della sentenza 516/2020 del 15 luglio e relative motivazioni addotte dal dottor MANGANIELLO (depositate mercoledì 29 luglio scorso, ovviamente ignorate dalla stampa nazionale), pare obbligo tramutare il condizionale in amara certezza: il Governo giallo-rosso, al potere pur non essendo stato votato, in quanto tale, da nessun italiano, ha violato l’articolo 13 della Costituzione (dedicato all’inviolabilità della libertà personale) su cui, pure, Conte e compagni hanno giurato nelle mani del Presidente MATTARELLA.
Cosa troviamo scritto nella pietra della Costituzione?
ARTICOLO 13: “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria; se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, i provvedimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.
E ora come la mettiamo? Ad esempio con tutte le altre multe? Un conto è che nessun italiano sanzionato dal Covid abbia mai pensato, neanche un solo istante, all’idea di confermarsi buon cittadino… e pagare alcuna delle decine e decine di migliaia di contravvenzioni rimediate per tutto il periodo di confinamento imposto a casa… e ben altra cosa – soddisfazione a parte – è sentirsi riconoscere da un giudice terzo l’esattezza delle proprie sensazioni.
Era abbastanza evidente, da subito e a tutti, anche ai non particolarmente avvezzi di legge, che le norme decretate dal Governo durante la chiusura in casa del popolo italiano fossero eccessivamente restrittive delle libertà individuali, dei diritti dell’uomo e persino palesemente incostituzionali.
Ma adesso, con la sentenza di Frosinone che fa giurisprudenza, è arrivata la conferma ufficiale che giova ripetere.
Le sanzioni per il mancato rispetto dei DPCM, in particolare nelle parti riguardanti il divieto di spostamento dei cittadini, elevate dalle forze dell’ordine durante l’intera chiusura primaverile del Paese, sono illegittime.
A riportare le cose su un piano di normalità ha provveduto la sentenza frusinate che dando ragione all’automobilista nei confronti del Prefetto di Frosinone, ha smontato, passo dopo passo, la legittimità della dichiarazione stessa dello stato di emergenza (31 gennaio e proprio di recente prorogato al 15 ottobre) per violazione degli articoli 78 e 95 della Costituzione che non prevedono al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.
Mentre contro i vari DPCM attuativi l’articolo di Costituzione ulteriormente violato, costato al Prefetto il clamoroso insuccesso sull’automobilista, è il già ricordato 13.
La notizia, come prevedibile già virale, sta circolando da qualche ora in rete sue giù per l’Italia, cliccata dalla gente quanto bellamente ignorata dai mezzi di informazione televisivi, legati mani e piedi al potere politico.
Riepilogando, due i capoversi su cui si fonda la sentenza:
1) la dichiarazione del 31 gennaio del Consiglio dei Ministri è illegittima perchè emanata in assenza di presupposti legislativi;
2) la restrizione in casa durante il proclamato confinamento, una chiara e illegittima limitazione della libertà personale, ha configurato “un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare”… ma nell’ordinamento giuridico tale norma viene irrogata “solo dall’autorità giudiziaria, con atto motivato e per alcuni reati”.
Massimo Pietroselli