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𝗜𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮𝗹 𝗧𝗮𝗿 𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗮, 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗻𝗼𝘃𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲 𝗿𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗲𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗦𝗮𝘃𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲, 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗰𝗶𝗻𝗶 (𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝟯𝟴 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶) 𝗲 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝘁𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗲 𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 “𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲” 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼, 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗲𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗮𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝗶𝗼𝘀𝗲 𝗲 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗶𝗻 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲, 𝗱𝗮𝗹 𝗧𝗮𝗿 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹’𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗱, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗮𝗹 𝗦𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼

DOPO IL DRAMMATICO FUORI ONDA IN CONSIGLIO COMUNALE, PENSATE:

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SIMONCINI TRA LA PASSIONE POLITICA E LO STIPENDIO DA PRESIDENTE SCEGLIE IL VIL DENARO

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DOPO 80 ANNI OSIMO RISCHIA DI ANDARE AD ELEZIONI ANTICIPATE. DI CHI LA COLPA PRINCIPALE?

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ALLA LUCE DELL'ENNESIMO TRADIMENTO DI MONICA BORDONI RITENETE

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Il discusso e discutibile fuori onda tra SIMONCINI e lo stesso D’ANGELO, super protagonisti con scelte opinabili se mai ce ne fosse una…

Mordono i tarli del rimorso. Butta male per il fisicamente (e forse anche moralmente) sempre più abbacchiato Presidente del Consiglio Stefano SIMONCINI (già al secondo esposto al Prefetto Saverio ORDINE rimediato in appena 38 giorni!); ma butta assai peggio per il segretario “a tempo perso” – il lunedì e il giovedì, a scavalco ma non ancora scavalcato – Alessio Maria D’ANGELO.

34 anni, figlio di Italo, noto ex Questore di Pesaro, già segnalatosi su queste colonne, non più tardi del 25 luglio scorso, per sin troppo disinvolta lettura delle regole Statutarie da applicarsi alle più disparate voci all’ordine del giorno… dicevamo di un D’ANGELO junior che, ricorrendo seppur con estrema convinzione a non più applicabili norme del 1915, ha scelto di porsi in evidenza regionale, consapevole di pagare con una carriera, a forte rischio, una possibile lettura diversa che le Istituzioni – Prefetto, Tar Marche, Procura della Repubblica e gruppo parlamentare Pd sia alla Camera che al Senato – potranno portare a casa al primo gol avversario: leggi Istituzioni 1, Segretario D’ANGELO 0-

Un SIMINCINI improvvisamente invecchiato e abbacchiato nel morale, vittima dei primi inevitabili sensi di colpa, si appresta ad affrontare, in 38 giorni, il giudizio del Prefetto Saverio ORDINE.

Chi e che cosa, poi, abbiano indotto il Segretario di Sirolo e Monsampietro Morico (in uscita da Osimo), a prestarsi ai desiderata del Sindaco PIRANI e rischiare gratis un pronunciamento sommamente azzardato che porrebbe fatalmente la parola fine ad una auspicata carriera, pare difficile anche solo da immaginare!

Nel premettere che l’esposto odierno fa seguito al precedente, inviato a mezzo pec, in data 12 agosto, per segnalare la grave violazione regolamentare commessa dal Presidente del Consiglio comunale nella seduta consiliare del 6 agosto, si espone quanto appresso:

  1. Vi è da premettere che sia la seduta consiliare convocata per il 22 agosto che quella successiva convocata per l’11 settembre 2024 (avente all’ordine del giorno le surroghe di tre Consiglieri comunali dimissionari di maggioranza e l’approvazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo) non hanno avuto luogo, in quanto a inizio di entrambe veniva registrata la mancanza del numero legale che, in base al Regolamento comunale, è di 13 Consiglieri sui 24 assegnati, oltre il Sindaco;
  2. Il 12 settembre perveniva ai Consiglieri comunali la convocazione di urgenza del Consiglio comunale, recante lo stesso ordine del giorno della precedente seduta dell’11 settembre, per il giorno venerdì 13 settembre, alle ore 18.30;
  3. Nella predetta seduta, alle ore 19, dopo l’appello svolto dal Segretario comunale che dava atto della presenza di soli 9 Consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio Stefano SIMONCINI, invece di sciogliere la seduta per assenza del numero legale, passava la parola al Segretario comunale dell’Ente, dottor Alessio D’ANGELO, il quale rendeva a verbale un parere giuridico, in base al quale, a Suo dire, il Consiglio comunale avrebbe potuto legittimamente deliberare, anche con la presenza di soli 9 Consiglieri;
  4. A parere del Segretario comunale, infatti, la seduta consiliare del 13 settembre si sarebbe dovuta considerare alla stregua di una adunanza in “seconda convocazione” rispetto alla precedente adunanza dell’11 settembre. In base a tale deduzione, il quorum strutturale per deliberare sarebbe stato non già di 13 Consiglieri comunali, bensì di 4, invocando all’uopo nientemeno che l’articolo 127 del Regio Decreto numero 148 del 4 febbraio 1915, il quale prevede che “alla seconda convocazione… le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri”. Inoltre il Segretario comunale citava a conforto del proprio parere la sentenza del Tar Veneto numero 358 del 2016;
  5. Reso il predetto parere, il Presidente del Consiglio comunale SIMONCINI riteneva dunque raggiunto il numero legale, in quanto erano presenti “almeno quattro membri” e procedeva pertanto a far deliberare al Consiglio le tre surroghe dei Consiglieri dimissionari, sospendendo poi la seduta;
  6. Siffatto comportamento del Presidente del Consiglio comunale costituisce a parere degli scriventi una gravissima violazione di legge e del Regolamento comunale per le ragioni che si vanno sinteticamente a esporre;
Più disteso e apparentemente tranquillo il figlio d’arte Alessio Maria D’ANGELO. Il Segretario, nel proprio ambito osimano, si sarebbe lasciato sfuggire di essere sereno nell’animo, di sentirsi pronto a ripetere l’interpretazione novecentesca data alla questione di non temere giudizi negativi in grado di rendere pregiudicata la propria carriera

L’articolo 273 del TUEL, rubricato “Norme transitorie”, al comma 6 prevede che “le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto del 4 febbraio 1915, numero 148, “si applicano fino all’adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico”.

Stante il predetto regime transitorio, ed essendo del tutto pacifico che le norme Statutarie e regolamentari del Comune di Osimo si siano adeguate al Tuel, non si capisce davvero come possa evocarsi l’applicazione dell’articolo 127 del Regio Decreto 148/1915.

In disparte di quanto sopra, assume rilievo dirimente il fatto che il Regolamento del Consiglio comunale non preveda affatto l’adunanza in seconda convocazione.

Sul punto giova rammentare che l’articolo 38, comma 2, TUEL, demanda la disciplina del funzionamento del Consiglio comunale al Regolamento consiliare che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

Lo stesso comma 2 del citato articolo 38 prevede che il Regolamento indichi il numero-dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente.

In virtù di quanto sopra il Regolamento del Consiglio comunale di Osimo (approvato con atto 149/2000, modificato con atto 21/2011, modificato con atto 31/2016, modificato con atto 11/2018, modificato con atto 11/2022) all’articolo 19, rubricato “Numero legale”, prevede che

“A) Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all’Ordine del giorno se, alla seduta, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco;

B) L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Entro 30 minuti dall’ora di convocazione il Presidente accerta mediante l’appello nominale eseguito dal Segretario generale e i cui risultati sono annotati a verbale, il numero dei presenti. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente dichiara nulla la seduta”.

Stretta di mano finale tra i due grandi traditori, oltre al solito Carlo CICCIOLI, del disatteso accordo al ballottaggio del 23 e 24 giugno

Non essendo dunque prevista dal Regolamento del Consiglio comunale alcuna disciplina di una supposta adunanza consiliare in seconda convocazione, si torna a ribadire che l’applicazione dell’articolo 127 del Regio Decreto 148/1915 è del tutto illegittima, in aperta e inammissibile violazione dell’autonomia Statutaria e regolamentazione assegnata al Comune sia dal Tuel che dalla Costituzione, vieppiù alla luce della intervenuta modifica nel 2001 del Titolo V.

Infine del tutto non pertinente alla vicenda che qui ci occupa è l’evocata sentenza del Tar Veneto numero 358/2016 poiché concerne il ben diverso caso di un Comune il cui Regolamento consiliare prevedeva già sia l’adunanza in prima convocazione che in seconda convocazione, senza chiarire però quale fosse il numero legale richiesto per l’adunanza in seconda convocazione.

Tanto premesso, in disparte i manifesti profili di invalidità della predetta seduta consiliare che saranno oggetto di separato gravame avanti il competente Giudice amministrativo, con il presente esposto si intende segnalare a Sua Eccellenza il grave comportamento del Presidente del Consiglio comunale di Osimo, affinchè Ella possa adottare gli atti che riterrà più opportuni”.

Sottoscritto dai Consiglieri comunali di minoranza Michela GLORIO, Paola ANDREONI, Simone PUGNALONI, Eliana FLAMINI, Simonetta TIRRONI, Maria Francesca VERDOLINI, Caterina DONIA, Tommaso SPILLI e Mauro PELLEGRINI”.

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