Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo hanno diffidato la società a spartire il bottino
MA I 4 MILIONI DI CENTRO MARCHE ACQUE
RIMANGONO PER PUGNALONI
SOLO SULLA CARTA?
Lo Statuto societario prevede non a caso il 100% del consenso fermo invece all’89.99%
Invalida e comunque inefficace la delibera con cui Centro Marche Acque Srl ha autoliquidato ai Comuni-soci gran parte del capitale derivante dalla vendita delle quote di Astea Energia che, ricordiamo, solo per Osimo, partners di maggioranza, ammontano ad un valore netto di quasi 4 milioni di lire.
A giudicare tale l’atto, formalizzato lo scorso 18 luglio dall’assemblea dei Comuni-soci riuniti per l’occasione presso la sede di via Guazzatore, quattro soci minori quali i Comuni di Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo contrari alla spartizione del ricco “bottino”.
Occorre precisare che l’assemblea della scorsa settimana, ricevuto l’atto formale di diffida – a firma per tutti i quattro Comuni recalcitranti dell’avvocato Ermanno Ciampani di Milano – ha comunque proceduto alla messa ai voti del progetto, passato con il favore di quasi il 90% dei Comuni; 90% però, sostengono Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo, che non corrisponde al 100% e quindi alla unanimità dei voti prevista da statuto.
Questo il testo inviato dallo studio legale milanese a CMA nell’imminenza della convocazione:
“Gentili Signori, si sono rivolti presso il mio studio i Sindaci dei Comuni di Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo – che, unitariamente, detengono una quota pari al 30.28% del capitale sociale della società Centro Marche Acque Srl – per tutelare gli Enti che rappresentano.
Come Vi è noto, l’assemblea dei soci del 27 aprile 2017 ha deliberato un aumento del capitale sociale pari a 2 milioni di euro riservando le sottoscrizioni ai soci che detengono partecipazioni in Astea mediante conferimento delle azioni Astea di cui sono titolari in CMA.
La predetta delibera ha modificato l’articolo 5 dello statuto sociale e quindi avrebbe dovuto essere adottata, per essere valida, con il voto favorevole della totalità delle quote del capitale sociale, come prescritto dall’articolo 11 dello Statuto.
Le quoti presentiin assemblea erano invece pari all’89.99% del capitale sociale e il voto favorevole è stato espresso solo dal 59.71% dello stesso con l’effetto che la delibera deve considerarsi invalida e inefficace, oltre che, in ogni casiìo, viziato per abuso (o eccesso) di potere perchè preordinata al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli della società e in contrasto con l’attuazione dell’oggetto sociale, in danno della minoranza.
Ho già ricevuto formale mandato per ottenere la declaratoria della inefficacia di tale delibera nelle sedi competenti, riservando in ogni caso ogni separata e necessaria azione per ottenere il risarcimento dei danni che i Comuni da me assistiti avessero a riportare per effetto della attuazione in futuro della delibera invalida impugnata e in tutti gli effetti consequenziali che, come tali, non trovassero riparazione nell’emananda pronuncia.
Alla luce di queste considerazioni diffido pertanto la società CENTRO MARCHE ACQUE Srl ad adottare successive delibere e/o convocare l’assemblea dei soci in relazione ad un ordine del giorno che dia attuazione o, in ogni caso, siano dipendenti e/o considerino efficaci gli effetti della delibera (illegittima) del 27 aprile.
Nello specifico, in relazione alla convocazione dell’assemblea del 18 luglio che ha ad oggetto l’istituzione della riserva legale mediante giro da riserva sovrapprezzo e la distribuzione di riserve a sovrapprezzo, diffido pertanto che la società e i suoi organi a far svolgere l’assemblea che voterebbe sulla base di assetti illegittimi adottati in contrasto con le previsioni statutarie.
I caso in cui la convocazione dovesse essere confermata e l’Assemblea dovesse votare sull’ordine del giorno di cui alla convocazione del 7 luglio, ci si riserva ogni necessaria azione in merito, posto che a seguito della presente diffida si intenderanno note le contestazioni ivi svolte, per cui ogni conseguente deliberazione sarà considerata quale atto dolosamente preordinato ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei miei assistiti”.
L’assemblea del 18 luglio, come è noto, non ha tenuto conto dell’avvertimento a procedere ed ha deliberato la spartizione in quote del “bottino” milionario.
Per arrivare a toccare con mano quei milioncini… Pugnaloni dovrà però essere discretamente persuaso di vincere una guerra che si preannuncia lunga e dall’esito tutt’altro che certo.