martedì, 25 agosto 2026

CLAMOROSO, IL REGOLAMENTO SULLE ANTENNE VA CESTINATO: TUTELA I GESTORI, NON IL COMUNE!

Il testo anti-5G varato nel 2021 si è rivelato un clamoroso boomerang: introducendo "veti creativi" e barriere burocratiche contrarie alla legge nazionale, ha prodotto l'effetto di disarmare gli uffici comunali in Tribunale e soprattutto spalancare la strada ai ricorsi vincenti, passati, presenti e futuri, dei colossi della telefonia

Di Sandro Pangrazi | 25-ago-2026 4 min di lettura
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CLAMOROSO, IL REGOLAMENTO SULLE ANTENNE VA CESTINATO: TUTELA I GESTORI, NON IL COMUNE!

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di Sandro PANGRAZI

Chi vuol capire intenda
La sentenza 4913 della sesta sezione del Consiglio di Stato, sul caso Iliad-via Tonnini, non lascia spazio a interpretazioni, nonostante non piaccia al tifo di parte. 
Al di là del dibattito cittadino, la sconfitta dell'Amministrazione GLORIO contro il colosso della telefonia Iliad per l'antenna di via Gualfardo Tonnini, si è consumata su un terreno puramente tecnico-giuridico. 
Tre sono i pilastri del diritto amministrativo e della normativa nazionale che hanno reso nullo il "muro" alzato dagli uffici comunali.

  1. Il bluff della perizia asseverata
    Il Comune aveva annullato l'autorizzazione a Iliad aggrappandosi all'articolo 2 del proprio Regolamento interno, che impone ai gestori una perizia asseverata per dimostrare l'impossibilità di delocalizzare l'impianto. 
    I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato un principio cardine: le telecomunicazioni sono regolate dal Codice nazionale (Decreto legislativo 259/2003). 
    L'Allegato 13 di questa legge elenca in modo tassativo i documenti richiesti ai gestori. Insomma, piaccia o meno ai residenti, i Comuni non hanno il potere di inventare nuovi ostacoli burocratici, neanche sotto campagna elettorale. 
    Farlo ugualmente, pur di accontentare la piazza, ovvero pretendere documenti extra, una volta in Tribunale si configura come un "illegittimo aggravio procedimentale".

2. La trappola del silenzio-assenso e dell'autotutela
Iliad ha presentato l'istanza all'allora Amministrazione PUGNALONI il 20 ottobre 2023. 
L'ufficio Tecnico non ha risposto nei termini di legge e il 9 febbraio 2024, a tre mesi dal voto risoltosi con la vittoria di PIRANI su GLORIO, è scattato il silenzio-assenso: il permesso era valido a tutti gli effetti. 
Per revocare un titolo già formato, l'articolo 21 nonies della legge 241/1990 impone di dimostrare un interesse pubblico attuale, concreto e prevalente rispetto a quello del privato. 
Ma le antenne sono considerate per legge opere di pubblica utilità. 
Il Comune ha motivato l'annullamento solo con la mancanza della perizia (un vizio formale), senza dimostrare alcun reale pericolo sanitario o ambientale, specie dopo il parere favorevole di ARPA Marche.

3. Il silenzio tecnico del Comune
Quando il Comune ha proposto lo spostamento dell'impianto sul sito pubblico, ovvero nella vicina zona di San Carlo, Iliad ha risposto dimostrando che quell'area era tecnicamente inidonea e che i tralicci preesistenti erano già saturi, avendo raggiunto il limite massimo di emissioni elettromagnetiche. 
Nel processo amministrativo vige l'onere della prova: se il gestore presenta dati scientifici e l'Amministrazione non risponde con una contro-perizia tecnica, i giudici non possono fare altro che dare ragione all'operatore. 
Il Comune non ha controdedotto, lasciando la propria difesa scoperta.

4. La vera notizia-bis: il Regolamento comunale è da cestinare
Alla luce di questa batosta, emerge la vera e più preoccupante notizia-bis per le casse del Comune: il famoso Regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazione, così com'è scritto, è ormai carta straccia ed è perfetto solo per essere cestinato.
In caso di future installazioni da parte di altri gestori, questo documento non tutela in alcun modo il Comune, ma anzi si trasforma in una trappola legale che garantisce nuove e matematiche sconfitte in Tribunale.
La sentenza del Consiglio di Stato costringe l'Amministrazione a un bivio immediato: o si prende atto, una volta per tutte, che la materia è di esclusiva competenza statale e che i Comuni non possono inventarsi veti creativi, oppure il Regolamento va interamente riscritto da zero. 
Bisogna eliminare le norme-bluff e inserire solo vincoli legittimi (come la tutela reale di aree sensibili quali scuole e ospedali o vincoli paesaggistici assoluti). 
Continuare a difendere l'attuale testo significa solo voler continuare a perdere tempo, dignità istituzionale e, soprattutto, i soldi dei cittadini.

5. Le radici profonde di un atto inutile
Giova ricordare come il "famigerato" Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici di Osimo venne approvato dal Consiglio comunale con la delibera numero 17 del 12 aprile 2021.
La proposta era stata avanzata dalla Giunta PUGNALONI l'8 aprile 2021 (atto numero 57, quando l'attuale Sindaco Michela GLORIO ricopriva la carica di Assessore all'Ambiente). Quell'atto, ormai inutile, anzi controproducente, andava a sostituire un regolamento ancora più vecchio risalente al 2005 (epoca LATINI) con l'illusione politica di poter arginare il nascente 5G attraverso l'introduzione di "aree di attenzione" e nuove barriere burocratiche.
Pura illusione.

 

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