ANCONA SI PIEGA ALLA SHARIA, IL “RIPUDIO” ACCETTATO DAL COMUNE! LA “TALAQ” ISLAMICA ANNOTATA IN ANAGRAFE, IL DIVORZIO E’ LEGGE!

L’opinione pubblica anconetana non reagisce ad un grave precedente che, violando la legge, mina la civiltà e l’ordine pubblico della società italiana. Il Sindaco SILVETTI (Forza Italia) minimizza pur a capo di una coalizione di Centro-Destra: “Il funzionario non poteva comportarsi diversamente. Abbiamo notiziato la Prefettura e chiesto lumi al Sottosegretario all’Interno Wanda FERRO. Contro di noi c’è un disallineamento di norme, un vuoto legislativo che spetta al Governo colmare”. In realtà la Legge 218 esiste dal 1995, confermata da un massimario comportamentale del Ministero dell’Interno e da una recente sentenza di Cassazione del 2020. L’ex moglie costretta in Appello per far disconoscere la “Talaq” registrata dal Comune!
di Sandro PANGRAZI
“TALAQ BIL TAL”. Il ripudio della moglie, esercitato attraverso la modalità della legislazione islamica (detta Talaq, prevista dalla Sharia) è dunque legge ad Ancona!
In sordina, a sfidare l’ordinamento italiano e la sonnolenta opinione pubblica del capoluogo, il caso emblematico di una coppia anconetana extracomunitaria, originaria del Bangladesh: lei 30 e lui 41 anni, sposi dal 2008 con nozze combinate dalle rispettive famiglie, come da usanza del Paese asiatico.
Secondo il profeta Maometto, fondatore dell’Islam, sul finire del 2024 è perfettamente legittimo che un musulmano, davanti a testimoni, pronunci per tre volte in tre mesi la frase magica “TALAQ BIL TAL”, tradotta significa semplicemente “IO DIVORZIO DA TE”, affinchè in Bangladesh il matrimonio contratto non abbia più alcun tipo di valore e riconoscimento legale.
Questo quanto ha dichiarato il bengalese al Comune di Ancona: “Ero sposato con…. Dopo il matrimonio, mia moglie non si è comportata con me normalmente, cioè non mi ha trattato da marito e non mi ha dato il pieno rispetto che di solito si da al marito.
Ha commesso adulterio, è stata insubordinata, non era disposta ad assumersi la responsabilità del marito, ha preferito vivere la sua vita senza prendersi cura di me, non ha vissuto come moglie e marito.
Così, pensando alla mia vita futura, ho risolto la questione nel modo islamico, divorziando da lei pronunciando la triplice formula del ripudio per il divorzio irrevocabile di “1, 2, 3 Bine Talak” registrato il 10 maggio 2023 a Dhaka e notifica legale numero 6296 alla parte avversa dell’avvenuto divorzio da mia moglie”.

Dunque da qualche settimana, stando a quanto stiamo per narrare, il “TALAQ BIL TAL” ha valore di legge anche in Italia! Non sappiamo se nell’intero Stivale… ma ad Ancona certamente si.
Se vivete nel capoluogo dorico, per ottenere un divorzio rapido, efficace, a costi ed effetti (verso la moglie e i figli) pari a zero… basterà essere di fede musulmana o – in mancanza – convertirsi all’Islam, recitare la formuletta per tre volte in tre mesi, farsi autenticare l’atto attraverso un documento sottoscritto dall’Imam di fiducia e con questo pezzo di carta presentarsi in Comune, ad Ancona.
A questo punto, forti del ripudio appena formalizzato ad ogni effetto di legge islamica, chiedere gentilmente del Dirigente del servizio Anagrafe del Comune Giorgio FOGLIA ed invitarlo a prendere atto, magari tramite trascrizione o anche attraverso la semplice annotazione sul fascicolo personale, che il vostro Stato civile è mutato: non più sposato con… ma di nuovo celibe. E per giunta, in forza del diritto islamico, senza più doveri verso nessuno!

Ok, non ci credete. Anche noi, ad Osimo, abbiamo stentato a farlo. Per non saper ne leggere e ne scrivere abbiamo così pensato di chieder lumi al Sindaco di Ancona Daniele SILVETTI (Forza Italia) sulle ghiotte novità, per noi maschietti, in fatto di ripudio alla musulmana.
Il Sindaco, interpellato, ha da prima fatto fatica a rammentare l’episodio (vecchio di un paio di settimane, proposto da “Fuori dal coro” su Rete4) per poi – una volta messo a fuoco – ricordare molto bene.
Stando alla interpretazione data alla vicenda dal Primo cittadino (al Governo di una città che si dice di Centro-Destra, in teoria oltremodo attenta a passi falsi in questioni legate all’immigrazione) ad Ancona non ci sarebbe alcun porto franco teso ad incentivare il “divorzio alla musulmana”… ma solo un “disallineamento” delle norme che regolano l’attività di Anagrafe con gli effetti che ne discendono a livello di Stato civile.
Stando alla bizzarra interpretazione avallata da SILVETTI in difesa dell’operato del proprio Dirigente, il dottor FOGLIA non aveva (e non ha avuto) alcun potere per negare al cittadino bengalese l’annotazione dei fatti propri.
“Il Dirigente ha “solo” preso atto di un divorzio avvenuto in uno Stato estero; per noi Comune l’unica parte rilevante è solo la notizia del venir meno dell’unione civile. Al riguardo abbiamo presentato una nota al Prefetto e richiesto un parere al Sottosegretario all’Interno On. Wanda FERRO che non ha obiettato il nostro operato. Il Comune – si dice convinto SILVETTI – non ha potere di discernere o rifiutarsi di annotare documenti esteri, soprattutto se controfirmati in loco dall’ambasciata italiana. Tocca la Governo normare, superando un vuoto legislativo”.

Sarà, ma ad OSIMO OGGI risulta tutt’altro. Stessa opinione per la collega Serena PIZZI che, oltre ad formato un ottimo reportage per “Fuori dal coro”, ha messo a nudo la realtà.
Il Sindaco SILVETTI, imboccato dal Dirigente Giorgio FOGLIA, invoca il vuoto normativo, un disallineamento tra poteri ed effetti (l’annotazione del documento bengalese ad Ancona) e nel dubbio si schiera dalla parte della sacralità della Sharia e del discendente Talaq caro a Maometto.
Purtroppo il vuoto normativo, invocato a discolpa, non risulta. Risulta tutt’altro, a partire dalla Legge 218/1995 sul Diritto internazionale privato, che in particolare, all’articolo 64, comma G, dedicato al riconoscimento di sentenze ed atti stranieri, ne subordina l’efficacia alla circostanza che “le sue disposizioni non producano effetti contrari all’ordine pubblico”.
Tanto dovrebbe bastare ed anche avanzare pure ad Ancona. ma il legislatore ha voluto, per una volta, mostrarsi previdente; nel 2011, sedici anni dopo la Legge 218, ecco un Massimario per l’ufficiale di Stato civile, pensato su misura, si direbbe, sui dubbi del dottor Giorgio FOGLIA-

Il documento, sormontato dal Tricolore, è edito dal Ministero dell’interno (informare il Sottosegretario Wanda FERRO) e già dal 2011 si propone, in 180 pagine scritte in buon italiano, di guidare i funzionari di Stato civile dei Comuni italiani all’applicazione corretta del regolamento!
A pagina 141 anche ad Ancona così trovano scritto: Il procedimento indicato come “atto di ripudio” rappresenta una fattispecie contraria all’ordine pubblico e, in sostanza, in contrasto con la lettera G dell’articolo 64 della Legge 218/1995.
Infatti il ripudio costituisce ipotesi nella quale il venir meno del vincolo coniugale viene deciso ed imposto unilateralmente dal marito; e tale indicazione non può dirsi mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso: è l’istituto in quanto tale che risulta in contrasto con il nostro ordinamento e con i principi inderogabili di ordine pubblico.

Allo stesso modo, non può essere riconosciuta efficace una sentenza emessa dalla competente autorità giurisdizionale all’estero, che convalida un “atto di ripudio” precedentemente formato, non potendosi ammettere alcuna convalida di un istituto contrario all’ordine pubblico.
Il relativo provvedimento non può quindi essere trascritto e annotato; e alla relativa istanza si dovrà opporre rifiuto”.
Se poi ad Ancona si volesse procedere ad oltranza a registrare ripudi a go go, forti della volontà di Maometto, occorrerebbe schiarirsi definitivamente le idee dando una lettura fugace alla sentenza 16804 del 2020 sottoscritta dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, emessa in merito al riconoscimento in Italia sullo scioglimento di un matrimonio, tra un cittadino giordano e una italiana, decretato da un Tribunale in Palestina nel 2012 grazie al metodo TALAQ.

Questo il dispositivo della sentenza. “Una decisione di ripudio, emanata all’estero da una autorità religiosa equiparabile, secondo legge straniera, ad una sentenza di un giudice statale, non può essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento giuridico italiano a causa della violazione dei principi giuridici applicabili; ovvero sotto il profilo dell’ordine pubblico (violazione di genere del principio di non discriminazione tra uomo e donna) e dell’ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un effettivo e reale contraddittorio).
Ma prima della Legge, prima del Massimario comportamentale e prima ancora della Cassazione, troviamo, dovrebbe vigere il buon senso. Oltremodo calpestato ad Ancona.
Un Dirigente che non ha particolari dubbi ed infine annota, a richiesta, un pronunciamento TALAQ presentato dall’interessato (col proposito di sfuggire ai costi onerosi di un mantenimento di moglie e figli minorenni che Maometto, dall’alto dei Cieli, non poteva certo prevedere, per quanto profeta…) meriterebbe un adeguamento rapido di carriera; ma al contrario.

La moglie bengalese, anconetana di fatto, scopertasi all’improvviso da moglie e madre, semplicemente ragazza-madre (e costretta ad un ricorso in Appello, tutelata dall’avvocato Bernardo BECCI, per veder disconoscere il lavoro del Dirigente Giorgio FOGLIA) meriterebbe le ampie, pubbliche scuse del Sindaco SILVETTI per i troppi disagi arrecati gratis ad una cittadina… colpevole di vivere ad Ancona!
Stessa sorte meriterebbe la Città di Ancona e i suoi disattenti cittadini (la vicenda è vecchia di settimane e mesi senza aver causato un minimo di dibattito pubblico!) per essere stati tirati in mezzo, senza colpa, in una vicenda che non fa onore ad Ancona e alla civiltà delle Marche.
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