COVID, OBBLIGO VACCINALE OVER 50, GIUDICE DI PACE ANNULLA MULTE FANO, STORICA SENTENZA: “IL VACCINO NON IMPEDISCE IL CONTAGIO”

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Buone notizie in arrivo per i circa 230 osimani over 50 destinatari della multa da 100 euro, inflitta dal Governo CONTE, per non aver intrapreso o completato l’obbligo vaccinale anti Covid 19.
IL Giudice di Pace di Fano Pericle TAJARIOL ha accolto, venerdì’ 28 luglio, il ricorso di due 65enni fanesi (una casalinga e un promotore finanziario) che si erano opposti alla notifica, da parte della Agenzia delle Entrate (incaricata della riscossione) del balzello inflitto.
Il giudice ha così accolto il ricorso dei due anziani a non pagare, condannando al contempo l’Agenzia delle Entrate di Pesaro, competente per territorio, a rifondere le spese processuali sostenute da ciascun ricorrente, pari a circa 300 euro.
Rese noto dall’avvocato Alessandro ANGELETTI di Senigallia anche le motivazioni addotte dal giudice fanesi a sostegno di una sentenza destinata ad esser pilota nei prossimi processi.
“È notorio – ha messo nero su bianco il dottor TAJARIOL – che i vaccini che in commercio non sono idonei ad impedire il contagio. Non appaiono quindi strumenti idonei di prevenzione, rivelandosi tali in misura percentuale né pari ne vicina al 100% ma anzi, di fatto, prossima allo zero.
L’efficacia vaccinale non può quindi ritenersi provata quale strumento di prevenzione, tenuto conto del fatto notorio che soggetti vaccinati possono contrarre e trasmettere il contagio al pari dei non vaccinati; quindi sia i vaccinati al Covid 19 – ha concluso il Giudice di pace fanese – che i non vaccinati debbono essere trattati come soggetti tra loro equivalenti”.

Al riguardo TAJARIOL si è rifatto ad una sentenza penale emessa dal Tribunale di Napoli che ha reintegrato in truppa un militare per il quale vigeva l’obbligo, sentenziando che “un vaccinato può contagiare ed essere contagiato come un non vaccinato.
Infine il Giudice di Pace ha portato a sostegno l’articolo 32 della Costituzione che in via prioritaria tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e soltanto dopo, in subordine, la equipara a preciso interesse della collettività. Senza peraltro sottolineare come “un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute dell’individuo che vi si è assoggettato”.
Per tali ragioni la vaccinazione obbligatoria anti Covid non può essere ritenuta compatibile con il ricordo dettato Costituzionale, specie quando tali trattamenti possono provocare effetti gravi o anche addirittura fatali.
Soddisfatto totalmente il legale senigalliese per il quale la sentenza ha dimostrato come l’obbligo di vaccino agli over 50 era basato sul nulla scientifico e da ritenersi pertanto ingiusto.
“Non si può sempre affermare “dura lex, sed lex” – ha chiosato il legale senigalliese – ma bisogna sempre utilizzare gli strumenti posti a disposizione del Diritto per scardinare leggi ingiuste”.
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