CRISI, NESSUNA SCAPPATOIA LEGALE PER OTTENERE LE TRE SURROGHE IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE, DI FATTO, SENZA POTERI “AD ACTA”

Così il Dipartimento per gli Affari generali del Ministero dell’Interno, da almeno il 2020 si orienta in casi simili a quelli di Osimo. Unica soluzione? Quella politica e del buon senso, in primis del Sindaco Pirani (che dovrebbe prendere atto di non aver mai avuto, di fatto, i numeri per governare) o in alternativa del Consiglio comunale chiamato a valutare il ritorno in Sala Gialla dei suoi componenti. In ogni caso la decisione sarà squisitamente politica con Pirani che potrebbe anche optare per una terza via: istituzionalizzare la crisi, portarla per le lunghe fino alla ghigliottina di fine anno alla voce Bilancio di Previsione 2025. Ricorso al Tar unica chances
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Nessuna possibilità che un Commissario ad acta, ovvero designato allo scopo da Giancarlo GIULIANELLI, Garante regionale Marche, quand’anche costituito entro il termine massimo di 60 giorni, possa modificare di imperio, con una propria decisione, la volontà popolare espressa dal Consiglio comunale in carica.
Tradotto in conseguenza pratica: la possibilità che i tre consiglieri di maggioranza – SALLUSTIO, MIGLIOZZI e la MARTINI – possano metter piede in Consiglio comunale con un provvedimento su misura alla maggioranza PIRANI sono pari a zero.

Anche se, in apparenza – da qui la confusione di queste ore – l’articolo 136 del Testo unico per gli Enti locali (TUEL) reciti testualmente: “Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di “Commissario ad acta” nominato dal Difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo.
Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico”.
In realtà il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, ha da tempo chiarito quanto segue, correggendo di fatto l’articolo 136: “Si osserva che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con la sentenza 549/2020, ha affermato che “tanto l’intervento sostitutivo effettuato dal Difensore civico regionale (che ha provveduto alla nomina di un Commissario ad acta per procedere alla surroga), quanto il provvedimento di surroga adottato dal Commissario (nominato dal Difensore civico) sono illegittimi, perché adottati in relazione ad un ambito materiale – quale il funzionamento del Consiglio comunale – sottratto alla competenza regionale”.
Ciò posto il Dipartimento dell’Interno, concorda con quanto evidenziato dalle Prefetture circa la necessità di un intervento sollecitatorio indirizzato al Sindaco e al Consiglio comunale; con il quale verrà rappresentato che la delibera di surroga è un atto dovuto, non discrezionale, quindi obbligatorio e che la sua eventuale mancata adozione costituisce una violazione di legge; con le conseguenze previste dal vigente ordinamento degli enti locali”.

Scritto in burocratese ma decisamente chiaro. Il Difensore civico regionale, nonostante il richiamato l’articolo 136 del Tuel, non può provvedere alla bisogna nominando un Commissario ad acta e quand’anche lo facesse il provvedimento di surroga adottato non avrebbe valore in forza dell’orientamento fatto proprio dal Ministero dell’Interno.
Ministero che raccomanda a Sindaco e Consiglio comunale l’utilizzo a piene mani del buon senso; chi ne ha più ne metta. Fino alle estreme conseguenze.
Unica vera possibilità, tutta in salita e molto teorica, il ricorso al Tar di ciascun Consigliere comunale “parcheggiato” fuori dell’emiciclo. Ciascuno dei tre Consiglieri in pectore, potrebbe decidere di muoversi-si, muoversi-no, privatamente e con costi di giudizio privati, verso il Tribunale Amministrativo delle Marche. Con un esito oltremodo incerto e tempi di attesa medio-lunghi che potrebbero giungere a definizione troppo tardi… quando ormai i tempi si avvicineranno a Natale-Pasqua prossimi venturi con la automatica caduta dell’impero Piraniano.
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