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Sentenza alla supercazzola per il Regio Decreto del 1915!
I giudici del Tribunale amministrativo della Marche (seconda sezione) riuniti in forma collegiale per esaminare il ricorso presentato da Michela GLORIO, Paola ANDREONI, Simone PUGNALONI, Eliana FLAMINI, Simonetta TIRRONI, Maria Francesca VERDOLINI, Caterina DONIA e Tommaso SPILLI contro il Comune hanno deciso di respingere il documento delle opposizioni anche nelle motivazioni adottate.
Con un neologismo degno del Conte MASCETTI in “AMICI MIEI”, il Presidente Renata Emma IANIGRO, il consigliere Giovanni RUIU e l’estensore Simona DE MATTIA hanno sentenziato, in modo forbito e sicuro, ad interlocutori che si intendono però prendere in giro attraverso la ricordata supercazzola, che cosa?
Che a Fabiola MARTINI, Francesco SALLUSTIO e Lanfranco MIGLIOZZI, pur non vantando dalla loro il dettato del Regio decreto (emanato nel 1915 da Vittorio Emanuele III, Re per grazia di Dio e per volontà della Nazione, sottoscritto dal Primo ministro Vittorio Emanuele ORLANDO e visto dal Guardasigilli Antonio SALANDRA) sono stati riconosciuti diritti, previsti dalla surroga ad altri Consiglieri.

Insomma pur non potendosi avvalere del Decreto reale numero 148 e pur in presenza di una seduta consiliare a soli 9 Consiglieri in violazione della norma statutaria che presuppone la presenza di un numero di Consiglieri pari al 50% + uno, i tre Consiglieri non possono comunque essere considerati abusivi, rilevando la surroga – si dicono certi ad Ancona – come un atto dovuto.

In altre parole avete appena letto di una operazione clinicamente riuscita alla perfezione… peccato che l’ammalato, in questo caso il Diritto, sia uscito dal giudizio della IANIGRO e socio alquanto malconcio, se non assassinato letteralmente.
Che dovesse trattarsi, a prescindere, di sentenza politica, tutti lo avevano ben compreso e da subito. Troppo rilevante l’entità di un Comune quale Osimo affinchè il caso di una maggioranza di Centro-Destra bloccata dal numero legale potesse sperare di passare sotto silenzio.
Che la Corte del II Collegio abbia, così, registrato un aiutino direttamente da Roma, teso a far passare il provvedimento, sperando di non suscitare scandalo, non si può comunque affermare in maniera assoluta (non circolando prove di quanto sospettato) ma soltanto pensare, a bassa voce.
In pratica, con la sentenza interlocutoria depositata ieri sera, guarda caso qualche ora dopo che si era sparsa la notizia delle dimissioni di Francesco PIRANI, si è voluto far intendere agli altri 8.000 circa restanti Comuni italiani: signori non provateci col Regio Decreto ad imitare Osimo. E non provateci nemmeno se lo Statuto di casa non prevede in maniera esplicita l’opportunità della seduta in seconda convocazione. Sareste fuori dalla legge.

Ma ad Osimo, trattandosi di semplici surroghe non violanti il diritto di alcuno, anzi mirate a ripristinare i rapporti di forza in Consiglio, si può fare. Senza esagerare bene inteso. Magari approfittando di un momento di distrazione del Presidente del Consiglio o in accordo con lo stesso, come accaduto in Sala Gialla materializzando la più emblematica delle supercazzole.
Del diritto della politica, quella locale, di maggioranza e di minoranza, di non concedere il via libera politica ai consiglieri MARTINI, SALLUSTIO e MIGLIOZZI proprio attraverso il rispetto delle norme date, il Presidente IANIGRO non fa però cenno alcuno.
Segno che esiste una politica di Serie A romana (tendente a risolvere) e poi una politica di Serie C osimana (tendente a far valere le carte9.
Nel mezzo il diritto, così poco onorato ad Ancona dalla lettura della motivazione, di cui al capo 5 della sentenza.

Decretano i magistrati IANIGRO, RUIU e DE MATTIA nella sentenza depositata in serata, che “pur dovendosi disconoscere l’applicabilità alla fattispecie del Regio decreto 148/1915 e pur in presenza di elementi sufficienti ad accertare la sussistenza di un vizio nella seduta consiliare del 13 settembre 2024 per violazioni delle norme previste in materia di costituzione dell’assemblea consiliare (non previsto in Statuto la possibilità della seconda convocazione, NdR.), NON POSSONO comunque ritenersi annullabili gli atti di surroga adottati in seno alla stessa, stante la loro doverosità.
Ricorso respinto, spese compensate tra le parti e soprattutto carriera del Segretario Alessio Maria D’ANGELO (il primo a non avere dubbi e a ritenere il Regio Decreto applicabile 109 anni dopo) in salvo.

Gli altri Comuni di Italia? Prendano nota ma si astengano dal chiedere ad altri Corti simili pareri. Non sempre è domenica. E men che meno non sempre e non più sarà giovedì 7 novembre 2024.
“
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