PARERE 1915, SIMONCINI RISCHIA UN RIMBROTTO DAL PREFETTO MA D’ANGELO JUNIOR, SEGRETARIO, PONE A RISCHIO LA CARRIERA

In attesa di depositare il ricorso al Tar e di proporre esposto in Procura, tutti i nove Consiglieri di minoranza hanno sottoscritto le proprie rimostranze al Prefetto Saverio Ordine, chiamato a valutare l’operato del Presidente Simoncini (per la seconda volta nel breve volgere di 38 giorni) e soprattutto invitato in via breve a formarsi una opinione sull’operato di un “dipendente” dello Stato, autore di interpretazioni apparse ai più fantasiose e oggetto di ricorso in ogni sede possibile, dal Tar alla Procura e attraverso l’azione politica del Pd, dalla Camera al Senato
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Mordono i tarli del rimorso. Butta male per il fisicamente (e forse anche moralmente) sempre più abbacchiato Presidente del Consiglio Stefano SIMONCINI (già al secondo esposto al Prefetto Saverio ORDINE rimediato in appena 38 giorni!); ma butta assai peggio per il segretario “a tempo perso” – il lunedì e il giovedì, a scavalco ma non ancora scavalcato – Alessio Maria D’ANGELO.
34 anni, figlio di Italo, noto ex Questore di Pesaro, già segnalatosi su queste colonne, non più tardi del 25 luglio scorso, per sin troppo disinvolta lettura delle regole Statutarie da applicarsi alle più disparate voci all’ordine del giorno… dicevamo di un D’ANGELO junior che, ricorrendo seppur con estrema convinzione a non più applicabili norme del 1915, ha scelto di porsi in evidenza regionale, consapevole di pagare con una carriera, a forte rischio, una possibile lettura diversa che le Istituzioni – Prefetto, Tar Marche, Procura della Repubblica e gruppo parlamentare Pd sia alla Camera che al Senato – potranno portare a casa al primo gol avversario: leggi Istituzioni 1, Segretario D’ANGELO 0-

Chi e che cosa, poi, abbiano indotto il Segretario di Sirolo e Monsampietro Morico (in uscita da Osimo), a prestarsi ai desiderata del Sindaco PIRANI e rischiare gratis un pronunciamento sommamente azzardato che porrebbe fatalmente la parola fine ad una auspicata carriera, pare difficile anche solo da immaginare!
Nel premettere che l’esposto odierno fa seguito al precedente, inviato a mezzo pec, in data 12 agosto, per segnalare la grave violazione regolamentare commessa dal Presidente del Consiglio comunale nella seduta consiliare del 6 agosto, si espone quanto appresso:
- Vi è da premettere che sia la seduta consiliare convocata per il 22 agosto che quella successiva convocata per l’11 settembre 2024 (avente all’ordine del giorno le surroghe di tre Consiglieri comunali dimissionari di maggioranza e l’approvazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo) non hanno avuto luogo, in quanto a inizio di entrambe veniva registrata la mancanza del numero legale che, in base al Regolamento comunale, è di 13 Consiglieri sui 24 assegnati, oltre il Sindaco;
- Il 12 settembre perveniva ai Consiglieri comunali la convocazione di urgenza del Consiglio comunale, recante lo stesso ordine del giorno della precedente seduta dell’11 settembre, per il giorno venerdì 13 settembre, alle ore 18.30;
- Nella predetta seduta, alle ore 19, dopo l’appello svolto dal Segretario comunale che dava atto della presenza di soli 9 Consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio Stefano SIMONCINI, invece di sciogliere la seduta per assenza del numero legale, passava la parola al Segretario comunale dell’Ente, dottor Alessio D’ANGELO, il quale rendeva a verbale un parere giuridico, in base al quale, a Suo dire, il Consiglio comunale avrebbe potuto legittimamente deliberare, anche con la presenza di soli 9 Consiglieri;
- A parere del Segretario comunale, infatti, la seduta consiliare del 13 settembre si sarebbe dovuta considerare alla stregua di una adunanza in “seconda convocazione” rispetto alla precedente adunanza dell’11 settembre. In base a tale deduzione, il quorum strutturale per deliberare sarebbe stato non già di 13 Consiglieri comunali, bensì di 4, invocando all’uopo nientemeno che l’articolo 127 del Regio Decreto numero 148 del 4 febbraio 1915, il quale prevede che “alla seconda convocazione… le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri”. Inoltre il Segretario comunale citava a conforto del proprio parere la sentenza del Tar Veneto numero 358 del 2016;
- Reso il predetto parere, il Presidente del Consiglio comunale SIMONCINI riteneva dunque raggiunto il numero legale, in quanto erano presenti “almeno quattro membri” e procedeva pertanto a far deliberare al Consiglio le tre surroghe dei Consiglieri dimissionari, sospendendo poi la seduta;
- Siffatto comportamento del Presidente del Consiglio comunale costituisce a parere degli scriventi una gravissima violazione di legge e del Regolamento comunale per le ragioni che si vanno sinteticamente a esporre;

L’articolo 273 del TUEL, rubricato “Norme transitorie”, al comma 6 prevede che “le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto del 4 febbraio 1915, numero 148, “si applicano fino all’adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico”.
Stante il predetto regime transitorio, ed essendo del tutto pacifico che le norme Statutarie e regolamentari del Comune di Osimo si siano adeguate al Tuel, non si capisce davvero come possa evocarsi l’applicazione dell’articolo 127 del Regio Decreto 148/1915.
In disparte di quanto sopra, assume rilievo dirimente il fatto che il Regolamento del Consiglio comunale non preveda affatto l’adunanza in seconda convocazione.
Sul punto giova rammentare che l’articolo 38, comma 2, TUEL, demanda la disciplina del funzionamento del Consiglio comunale al Regolamento consiliare che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
Lo stesso comma 2 del citato articolo 38 prevede che il Regolamento indichi il numero-dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente.
In virtù di quanto sopra il Regolamento del Consiglio comunale di Osimo (approvato con atto 149/2000, modificato con atto 21/2011, modificato con atto 31/2016, modificato con atto 11/2018, modificato con atto 11/2022) all’articolo 19, rubricato “Numero legale”, prevede che
“A) Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all’Ordine del giorno se, alla seduta, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco;
B) L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Entro 30 minuti dall’ora di convocazione il Presidente accerta mediante l’appello nominale eseguito dal Segretario generale e i cui risultati sono annotati a verbale, il numero dei presenti. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente dichiara nulla la seduta”.

Non essendo dunque prevista dal Regolamento del Consiglio comunale alcuna disciplina di una supposta adunanza consiliare in seconda convocazione, si torna a ribadire che l’applicazione dell’articolo 127 del Regio Decreto 148/1915 è del tutto illegittima, in aperta e inammissibile violazione dell’autonomia Statutaria e regolamentazione assegnata al Comune sia dal Tuel che dalla Costituzione, vieppiù alla luce della intervenuta modifica nel 2001 del Titolo V.
Infine del tutto non pertinente alla vicenda che qui ci occupa è l’evocata sentenza del Tar Veneto numero 358/2016 poiché concerne il ben diverso caso di un Comune il cui Regolamento consiliare prevedeva già sia l’adunanza in prima convocazione che in seconda convocazione, senza chiarire però quale fosse il numero legale richiesto per l’adunanza in seconda convocazione.
Tanto premesso, in disparte i manifesti profili di invalidità della predetta seduta consiliare che saranno oggetto di separato gravame avanti il competente Giudice amministrativo, con il presente esposto si intende segnalare a Sua Eccellenza il grave comportamento del Presidente del Consiglio comunale di Osimo, affinchè Ella possa adottare gli atti che riterrà più opportuni”.
Sottoscritto dai Consiglieri comunali di minoranza Michela GLORIO, Paola ANDREONI, Simone PUGNALONI, Eliana FLAMINI, Simonetta TIRRONI, Maria Francesca VERDOLINI, Caterina DONIA, Tommaso SPILLI e Mauro PELLEGRINI”.
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